Cassazione Civile, Ordinanza n. 20279/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società poi assoggettata a fallimento aveva ricevuto, durante la pendenza di un concordato preventivo, una cartella di pagamento relativa a debiti tributari per IVA, IRES e IRAP degli anni d’imposta 2008 e 2009. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo che, in ragione dell’art. 168 l. fall., il divieto di azioni esecutive nel concordato rendeva illegittima la notifica e quindi la cartella doveva essere annullata. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo la cartella "inutiliter data", perché comunque inutilizzabile per la riscossione coattiva, inutile per l’ammissione al passivo e impropriamente gravata dall’aggio. Le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 168 l. fall. e dell’art. 90 d.P.R. 602/1973, sostenendo che la cartella non integra atto esecutivo ma ha funzione assimilabile al precetto e serve a cristallizzare il credito erariale e a consentire l’insinuazione al passivo, anche in pendenza di concordato preventivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR perché ha erroneamente ritenuto illegittima e inutile la notifica della cartella in pendenza di concordato preventivo. La Corte ha ribadito che l’apertura della procedura concorsuale non impedisce l’iscrizione a ruolo e la notificazione della cartella per crediti tributari anteriori, poiché la cartella non è un atto esecutivo ma un atto prodromico assimilabile al precetto, funzionale alla tutela del credito e all’insinuazione al passivo. Ha quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 168 R.D. 16 marzo 1942, n. 267
"divieto di azioni esecutive"
il divieto colpisce le azioni proprie del processo esecutivo, non anche l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento per crediti anteriori, che non integrano inizio di esecuzione forzata
art. 90 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato quale norma sulla riscossione esattoriale, in coordinamento con l’art. 168 l. fall., per escludere l’illegittimità della cartella notificata in pendenza di concordato
art. 17 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
l’aggio dell’agente della riscossione può assumere natura concorsuale, ma la relativa valutazione spetta al giudice del concorso, secondo il principio di cristallizzazione del passivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione di legge nella sentenza impugnata
Massime di principio
- La pendenza di una procedura di concordato preventivo non impedisce all’amministrazione finanziaria di iscrivere a ruolo crediti tributari anteriori e di notificare la relativa cartella di pagamento, poiché tale atto non coincide con l’inizio dell’esecuzione forzata.
- La cartella esattoriale svolge una funzione assimilabile al precetto: preannuncia l’azione esecutiva e consente la formazione del titolo utile per l’insinuazione al passivo, ma non integra di per sé un atto esecutivo vietato dall’art. 168 l. fall.
- In presenza di procedura concorsuale, l’utilità e l’efficacia della cartella devono essere valutate in sede concorsuale, ai fini della cristallizzazione del passivo e della partecipazione al concorso, non essendo configurabile un interesse del debitore o del curatore alla sua caducazione solo per la pendenza della procedura.
- Anche l’aggio richiesto dall’agente della riscossione, ove correlato a crediti anteriori, può essere fatto valere nel concorso, ferma la verifica della sua natura e opponibilità da parte del giudice della procedura concorsuale.
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