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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44789/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per presunta errata applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40, 110 e 640 c.p. e dell'art. 321 c.p.p.: il ricorrente sosteneva che la condotta di usura contestata fosse interamente ascrivibile al padre Tosoni Vittorio (deceduto nel 2013) e che pertanto le cessioni dell'immobile del 2005 e 2008 fossero valide e il sequestro preventivo illegittimo. In subordine si contestava l'attribuibilità della condotta a seguito di un presunto subentro nel rapporto usurario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (i) i motivi proposti attengono alla sussistenza del fumus commissi delicti e, dopo il rinvio a giudizio, tali questioni sono precluse in questa sede; (ii) le memorie depositate personalmente dall'imputato sono inammissibili a norma dell'art. 613 c.p.p. come modificato (solo difensori iscritti nell'albo speciale possono depositare atti in Cassazione). In ogni caso la Corte osserva che, secondo la contestazione, il ricorrente è comunque subentrato nel rapporto usurario e può rispondere in concorso con il defunto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 40, 110, 640 cod. pen.

    Riferimento alle norme invocate dal ricorrente per sostenere l'errata imputazione del reato di usura; la Corte non ha approfondito la loro applicazione sul merito perché ha ritenuto la questione non proponibile dopo il rinvio a giudizio.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente con riguardo a vizi procedurali; la Corte ha ritenuto le questioni attinenti al fumus non proponibili in cassazione dopo il decreto di rinvio a giudizio.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    art. 613 c.p.p., modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    La Corte interpreta la norma nel senso che, a seguito della riforma, solo i difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione possono redigere e depositare atti nel procedimento di cassazione; le memorie depositate personalmente dalla parte sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Dopo l'adozione del decreto di rinvio a giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato, non è più proponibile in sede di impugnazione cautelare la questione sulla sussistenza del "fumus commissi delicti": tali censure devono essere svolte nelle sedi processuali ordinarie.
  • In Cassazione, gli atti e le memorie devono essere depositati da difensori abilitati e iscritti nell'albo speciale; gli atti sottoscritti o depositati personalmente dall'imputato sono inammissibili.
  • Se vi è un presunto "subentro" nel rapporto usurario, il subentrante può comunque essere ritenuto corresponsabile o concorrente nelle condotte illecite fino a prova contraria; la mera attribuzione dell'illecito a un soggetto deceduto non esclude automaticamente la responsabilità di chi si è inserito nel rapporto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso la condanna alle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versamento di una somma a titolo di ammenda; pertanto è importante valutare preliminarmente la proponibilità dei motivi prima di elevare ricorso.

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