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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40940/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza del GIP che, definito il procedimento con pena patteggiata per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, aveva disposto la confisca obbligatoria delle somme di denaro sequestrate ai sensi dell'art. 240-bis c.p. Il ricorrente ha censurato la motivazione posta a base della confisca, sostenendo in sostanza che mancassero i presupposti della sproporzione patrimoniale/sperequazione rilevati dal giudice, ma senza indicare elementi concreti idonei a contrastare l'accertata assenza di capacità reddituale e l'assenza di redditi da lavoro o di occupazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la doglianza sulla confisca obbligatoria ex art. 240-bis c.p. è stata ritenuta generica e aspecifica: a fronte dell'accertata mancanza di redditi e di occupazione, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto per dimostrare l'insussistenza del requisito della sproporzione valorizzato nella decisione impugnata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    viene richiamato come base della confisca obbligatoria delle somme di denaro sottoposte a sequestro, in presenza dei presupposti di legge e della rilevata sproporzione rispetto alla capacità reddituale dell'imputato

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    il reato presupposto alla base della condanna patteggiata e della misura patrimoniale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La censura avverso la confisca obbligatoria fondata sulla sproporzione tra beni sequestrati e condizioni economiche dell'imputato deve contenere deduzioni specifiche e supportate da elementi concreti; doglianze meramente assertive sono inammissibili.
  • Quando il giudice di merito abbia accertato l'assenza di redditi da lavoro o di occupazione, spetta al ricorrente indicare dati idonei a mettere in discussione il giudizio di sperequazione posto a fondamento della confisca.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., ivi compreso il versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOmesso versamento
RamiProcesso penaleReati tributari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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