Cassazione Civile, Ordinanza n. 36160/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di usucapione avente ad oggetto un fondo rustico sito in agro di Toritto, proposta in primo grado da un soggetto che assumeva di averne maturato il possesso utile all'acquisto a titolo originario contro il proprietario risultante dai registri. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Bari aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la sentenza di secondo grado fosse una mera riproduzione di quella del Tribunale, una "sentenza fotocopia", senza aggiunte o specificazioni ulteriori. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché mancava agli atti la copia autentica della sentenza impugnata di appello, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; il ricorrente aveva depositato per errore la copia della sentenza di primo grado e neppure il resistente aveva prodotto la sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito della doglianza sulla pretesa usucapione, perché ha rilevato d'ufficio la mancanza in atti della copia autentica della sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., condannando il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
manca in atti la copia autentica della sentenza impugnata
la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione; è irrilevante che la sentenza non sia stata prodotta neppure dalla controparte, se non è comunque nella disponibilità del Collegio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
in caso di declaratoria processuale sfavorevole al ricorrente, ricorrendone i presupposti, va disposto il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la produzione della copia autentica della sentenza impugnata è un onere processuale essenziale: la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso.
- L'improcedibilità per difetto di deposito della sentenza impugnata può essere rilevata anche quando il controricorrente non abbia prodotto il provvedimento, se la Corte non ne abbia comunque la disponibilità processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di legittimità e, se ne ricorrono i presupposti di legge, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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