Cassazione Civile, Ordinanza n. 01792/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che la motivazione della CTR sulla compensazione delle spese era troppo generica e non indicava un effettivo contrasto giurisprudenziale pertinente al caso concreto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società riceveva un avviso di liquidazione per imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo emesso nel 2015. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente, mentre la Commissione tributaria regionale rigettava sia l'appello dell'Ufficio sia l'appello incidentale della società sul solo capo delle spese, compensandole per la asserita particolarità della questione e per i recenti orientamenti della Cassazione sugli effetti successori derivanti dall'estinzione di una società di capitali. La contribuente ricorreva in Cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. 546/1992, 92 c.p.c. e 4 D.M. 55/2014, perché la CTR aveva disposto la compensazione delle spese nonostante la vittoria integrale nel merito e senza indicare gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarla. La Corte esaminava anche il contesto sostanziale: la società originaria era cessata dopo il decreto ingiuntivo; si discuteva se la contribuente, quale socia unica, potesse rispondere del debito fiscale, con riferimento alla responsabilità limitata e al tema degli eventuali utili di liquidazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato in tema di spese nel processo tributario
la compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza delle condizioni previste dalla norma; nel testo si sottolinea che, nel regime applicabile, richiede gravi ed eccezionali ragioni o le ipotesi tipiche previste dalla legge
art. 4 del D.M. n. 55 del 2014
richiamato dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese
ha riformulato l'art. 92 c.p.c. nel regime ratione temporis applicabile
ha inciso sulla disciplina della compensazione delle spese di lite
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
richiamata quale intervento che ha influenzato il testo dell'art. 92 c.p.c.
Massime di principio
- In tema di spese di lite, la compensazione al di fuori della reciproca soccombenza è consentita solo in presenza di una motivazione concreta e puntuale che indichi le gravi ed eccezionali ragioni poste a base della deroga.
- La nozione di "gravi ed eccezionali ragioni" costituisce una clausola generale elastica, ma la sua applicazione è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito si limita a formule astratte o generiche senza spiegare il fondamento della deroga.
- La sola evocazione della novità, complessità o particolarità della questione, o di un presunto contrasto giurisprudenziale, non basta se il giudice non ne evidenzia la specifica pertinenza al caso deciso.
- Quando la controversia non presenta reali profili di incertezza decisiva e il soccombente non ha ottenuto alcun accoglimento sul merito, la compensazione delle spese può integrare violazione di legge se priva dei presupposti normativi.
- Nelle liti relative agli effetti dell'estinzione di una società di capitali, il tema della successione nei rapporti non può essere confuso con quello della responsabilità limitata: se non risulta un utile di liquidazione, non viene in rilievo una responsabilità successoria del socio nei limiti di quanto riscosso.
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