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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11717/2024 del 02/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia trae origine da un appalto pubblico per la progettazione, gestione e costruzione di una sezione di depuratore. L'impresa appaltatrice aveva iscritto numerose riserve negli atti contabili e aveva chiesto il pagamento di somme asseritamente dovute; la stazione appaltante aveva contestato le riserve e opposto in compensazione un proprio credito derivante da acconti e dal conto finale. Il Tribunale, dopo una decisione non definitiva su alcune riserve e una consulenza tecnica, aveva respinto le domande dell'appaltatrice. In appello, la Corte territoriale aveva ritenuto fondata una riserva relativa alla penale per ritardo, escludendone l'applicazione perché il contratto era stato risolto/rescisso e non semplicemente eseguito in ritardo; aveva quindi quantificato il credito dell'impresa, ma anche riconosciuto un controcredito della stazione appaltante e operato compensazione, con residuo a favore dell'appaltatrice. Nel ricorso principale la stazione appaltante ha denunciato violazione della disciplina sui lavori pubblici e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che la penale per ritardo dovesse applicarsi anche nel caso di mancata ultimazione dei lavori nel termine finale assegnato e che la clausola di capitolato fosse stata male interpretata. Nel ricorso incidentale l'impresa ha censurato la sentenza per motivazione apparente e omesso esame del fatto decisivo relativo all'effettiva esistenza e quantificazione del credito opposto in compensazione dalla stazione appaltante, rilevando che la Corte d'appello aveva affermato la sussistenza del credito solo in modo apodittico, senza spiegare perché disattendere le contestazioni e le risultanze della consulenza tecnica.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale della stazione appaltante, ritenendo infondata la censura sulla penale: la penale per ritardo è istituto distinto dall'inadempimento totale e, in mancanza di una specifica pattuizione, non può essere automaticamente estesa al caso di mancata esecuzione; inoltre, la doglianza sulla interpretazione della clausola contrattuale è stata giudicata generica. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'impresa, perché la motivazione della Corte d'appello sul controcredito della stazione appaltante era meramente apparente e non rendeva percepibile il percorso logico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 28 R.D. 350/1895

    richiamato come base del procedimento di assegnazione di un ulteriore termine finale all'appaltatore nei lavori pubblici e come riferimento per il computo del ritardo nel caso di rescissione in danno.

  • art. 29 D.P.R. 1063/1962

    L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito nel contratto... deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria... per ogni giorno di ritardo

    disciplina la penale per il ritardo nei lavori pubblici; la Corte ne afferma la riferibilità alla sola ipotesi di ritardo nell'adempimento, distinta dall'inadempimento totale.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale criterio ermeneutico contrattuale, ma la censura è stata ritenuta generica perché non spiega quali canoni interpretativi siano stati violati.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale criterio sistematico di interpretazione del contratto; la Corte osserva che la doglianza non specifica adeguatamente la violazione dei canoni legali.

  • art. 340, comma 2, l. n. 2248 del 1865, All. F

    consente alla stazione appaltante la risoluzione autoritativa/unilaterale del contratto nei lavori pubblici; il relativo potere non incide sui diritti soggettivi nascenti dal rapporto, che restano sindacabili dal giudice ordinario nei limiti della controversia.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, rispettivamente per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per affermare il c.d. minimo costituzionale della motivazione, violato quando la motivazione è solo apparente o incomprensibile.

Massime di principio

  • La penale per ritardo nei lavori pubblici è distinta dalla responsabilità per inadempimento totale: essa presuppone che la prestazione sia stata eseguita, sia pure oltre il termine, e non può essere estesa automaticamente al caso di mancata ultimazione dell'opera senza una specifica pattuizione.
  • In tema di clausole contrattuali sui lavori pubblici, chi deduce la violazione dei canoni ermeneutici deve indicare specificamente quali criteri siano stati disattesi e in che modo; non è sufficiente contrapporre una propria lettura del testo a quella accolta dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile quando è meramente apparente: una affermazione apodittica, non sorretta da un percorso argomentativo che renda percepibili le ragioni della decisione, integra violazione del minimo costituzionale di cui all'art. 111 Cost.
  • Nel contenzioso sugli appalti pubblici, il potere autoritativo di risoluzione o rescissione esercitato dalla stazione appaltante non esclude il sindacato del giudice ordinario sulle conseguenze contrattuali e sulle posizioni soggettive di diritto nascenti dal rapporto.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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