Cassazione Civile, Ordinanza n. 08730/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione confessoria di servitù proposta dalla proprietaria di un fondo, che chiedeva l'accertamento dell'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carrabile su un terreno altrui, la rimozione degli ostacoli all'esercizio del diritto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, poi cassata con rinvio, aveva rigettato la domanda; nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha nuovamente rigettato l'appello, confermando la decisione di primo grado. Gli eredi del convenuto hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di legittimazione attiva della attrice, perché non avrebbe allegato o provato il titolo di proprietà del fondo dominante; 2) erroneo riconoscimento dell'usucapione della servitù senza verifica del requisito dell'apparenza ex art. 1061 c.c.; 3) genericità e indeterminatezza dell'oggetto della sentenza, per mancata precisa individuazione delle particelle interessate dal preteso passaggio carrabile; 4) omessa statuizione, o comunque omessa motivazione, sul motivo di appello relativo alla condanna generica al risarcimento dei danni; 5) sempre in relazione alla condanna generica ai danni, censura sulla sua conferma senza prova del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché la titolarità del diritto e la collocazione della servitù risultavano già pacifiche nel processo, essendo contestata solo l'estensione del passaggio (pedonale o anche carrabile). Di conseguenza ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, poiché il tema dell'apparenza ex art. 1061 c.c. non era pertinente una volta pacifica l'esistenza e l'ubicazione del diritto di passaggio. Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili: la Corte d'appello aveva rigettato integralmente il gravame e la motivazione poteva essere validamente resa per relationem; inoltre, la condanna generica al risarcimento richiede solo l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, mentre la prova del danno e del nesso causale è riservata alla fase di liquidazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
azione confessoria di servitù
Viene richiamato come base dell'azione con cui il titolare del diritto reale chiede l'accertamento della servitù e la cessazione delle turbative all'esercizio del diritto.
È richiamato per il requisito dell'apparenza della servitù ai fini dell'acquisto per usucapione; la Corte ne esclude la rilevanza concreta nel caso, perché la sussistenza e l'ubicazione del passaggio erano già pacifiche.
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di esito sfavorevole dell'impugnazione.
Massime di principio
- La titolarità della posizione sostanziale dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda e, in linea di principio, deve essere allegata e provata dall'attore; tuttavia, tale prova può diventare superflua se il convenuto riconosce il fatto costitutivo o articola difese incompatibili con la sua negazione.
- Se nel processo è pacifico l'esistenza del diritto reale e la sua collocazione spaziale, non è ammissibile introdurre in cassazione questioni che presuppongono il contrario, come il difetto di apparenza della servitù o l'indeterminatezza del suo tracciato.
- La censura di omessa motivazione è infondata quando il giudice di appello rigetta integralmente il gravame e la motivazione si desume, anche per relationem, dalla conferma della decisione di primo grado.
- La condanna generica al risarcimento del danno presuppone solo l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso e non richiede la prova completa del danno concretamente subito, della sua entità e del nesso causale, che sono riservati alla successiva fase di liquidazione.
Come è indicizzato
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