Cassazione Penale, Ordinanza n. 07466/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità. Ha quindi applicato la conseguenza legale dell'inammissibilità, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per reati in materia di stupefacenti, qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Nel ricorso si è contestato il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena non fosse stata quantificata nei minimi di legge. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già indicato le ragioni dello scostamento dai minimi edittali, valorizzando la personalità dell'imputato e la sua dedizione all'attività di spaccio, desunta da tre arresti in pochi mesi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
individua la qualificazione dei delitti in materia di stupefacenti oggetto della condanna confermata in appello.
l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a prospettare in astratto la pretesa applicazione dei minimi edittali.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché la scelta sia motivata in relazione agli elementi rilevanti del caso concreto.
- I minimi edittali non costituiscono un diritto automatico dell'imputato; il giudice può discostarsene quando indichi elementi congrui, quali la personalità dell'imputato e la sua abituale dedizione all'attività criminosa.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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