Cassazione Civile, Ordinanza n. 27633/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva aderito, quando era cliente del precedente gestore telefonico, alla pubblicazione dei propri dati professionali negli elenchi telefonici locali. Dopo il passaggio ad altro gestore, a parità di numero telefonico, i suoi dati non risultavano più pubblicati negli elenchi per alcuni anni, senza che egli fosse stato avvisato né che gli fosse stata comunicata una disdetta. Ottenuto in via cautelare l'ordine di ripubblicazione, il professionista agì nel merito per far accertare l'inadempimento contrattuale del gestore e per ottenere il risarcimento del danno, allegando sia lo sviamento di clientela sia il danno all'immagine. Il tribunale accolse anche la domanda risarcitoria, ma la corte d'appello confermò l'inadempimento e l'ordine di pubblicazione, respingendo però il risarcimento per difetto di prova del danno. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione: da un lato si lamentava l'omessa pronuncia sulla specifica domanda di perdita di chance e la mancata considerazione della prova testimoniale già acquisita; dall'altro si contestava il diniego della liquidazione equitativa, sostenendo che, in presenza di mancata pubblicazione del nominativo di un professionista negli elenchi telefonici, il danno da perdita di potenziali clienti è configurabile come perdita di chance e può essere liquidato equitativamente anche senza documentazione fiscale del fatturato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi congiuntamente esaminati. Ha ribadito che il danno da mancata acquisizione di nuova clientela per omesso o inesatto inserimento negli elenchi telefonici costituisce perdita di chance, autonomamente risarcibile ove la possibilità perduta sia apprezzabile, seria e consistente. Ha inoltre affermato che il giudice di merito non poteva esigere, quale prova necessaria del danno, la dimostrazione del fatturato precedente e successivo, né escludere la liquidazione equitativa per mancanza di documentazione fiscale, dovendo invece valutare gli elementi oggettivi emersi dall'istruttoria, incluse le deposizioni testimoniali, per stabilire se fosse ragionevole ritenere che, in assenza dell'illecito del gestore, il professionista avrebbe conseguito il risultato sperato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al capo sul danno con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda risarcitoria applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
viene richiamato per la censura di omesso esame di fatti decisivi e controversi
viene richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
è evocato in relazione alla dedotta omissione di pronuncia sulla domanda di risarcimento da perdita di chance
richiamato per sostenere la responsabilità da inadempimento del gestore telefonico
richiamato per la distinzione tra danno emergente/lucro cessante e perdita di chance
richiamato per la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance
indicato come fondamento del danno da perdita di chance e del relativo risarcimento
richiamato in tema di onere della prova del danno e del nesso causale
Massime di principio
- Il danno da perdita della possibilità di acquisire nuova clientela, conseguente all'omesso o inesatto inserimento di un professionista negli elenchi telefonici, integra una perdita di chance e non richiede la prova del mancato guadagno in termini di certezza, ma soltanto di una possibilità perduta apprezzabile, seria e consistente.
- La chance è un'entità patrimoniale autonoma, diversa da una mera aspettativa di fatto, e la sua lesione costituisce danno risarcibile quando la condotta illecita abbia privato il danneggiato di una concreta occasione favorevole di conseguire un risultato utile.
- Nel caso di danno da perdita di chance connesso all'attività professionale, la mancanza di documentazione fiscale sul fatturato non esclude la risarcibilità del pregiudizio, potendo incidere al più sulla sua quantificazione.
- Il giudice di merito deve valutare gli elementi oggettivi raccolti in istruttoria, comprese le prove testimoniali, per verificare se vi siano ragionevoli probabilità che, in assenza dell'illecito, il risultato favorevole si sarebbe potuto conseguire; in tale ambito è consentita la liquidazione equitativa.
- Il danno da mancata acquisizione di clientela va distinto dal danno da contrazione di fatturato: il primo si fonda sulla perdita di chance e sull'art. 2043 c.c., il secondo sulle ordinarie voci di danno emergente e lucro cessante di cui all'art. 1223 c.c.
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