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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36145/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, riformando la decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena confermando la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità per i due episodi di bancarotta, sostenendo che l'affermazione di colpevolezza fosse erronea e che il coinvolgimento fosse da attribuire a un diverso soggetto; la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico, non confrontato con le ragioni della sentenza impugnata, e comunque ripetitivo di censure già esaminate. Con il secondo motivo ha censurato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sull'aggravante fallimentare contestata, ma la Corte ha qualificato la doglianza come attinente al trattamento sanzionatorio e supportata da motivazione sufficiente. Con il terzo motivo ha contestato il rigetto della richiesta di sostituzione della reclusione con la detenzione domiciliare, ma la Corte ha rilevato che tale richiesta non era stata specificamente formulata nell'atto di appello e che, quindi, il giudice di secondo grado non poteva disporre la sostituzione d'ufficio. I motivi aggiunti sono stati ritenuti assorbiti dall'inammissibilità del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato: (1) l'aspecificità del primo motivo, perché privo di effettiva correlazione con la motivazione della sentenza d'appello e in parte meramente riproduttivo di censure già disattese; (2) la manifesta infondatezza della doglianza sulla bancarotta documentale, essendo stato valorizzato il collegamento tra omessa tenuta/produzione delle scritture contabili e le condotte distrattive, oltre al rilievo che la tesi della mancata conoscenza del fallimento era un tema di fatto e comunque non risultava la successiva produzione delle scritture; (3) l'inammissibilità della censura sulle attenuanti generiche, inerente al trattamento punitivo e sorretta da motivazione adeguata, fondata sulla personalità dell'imputato, sulle plurime fattispecie accertate e sul precedente; (4) l'inammissibilità della censura sulla sostituzione della pena, poiché la relativa richiesta non era stata proposta in appello e la conversione della pena detentiva non rientra nei benefici cui si applica la deroga devolutiva di cui all'art. 597, comma 5, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mera esposizione di un proprio approccio critico, senza esplicitare il ragionamento contro la sentenza, rende il motivo aspecifico e quindi inammissibile.

  • art. 219, comma 2, n. 1, l. fall.

    È richiamata come aggravante contestata rispetto alla quale erano state richieste attenuanti generiche in prevalenza.

  • art. 20-bis c.p.

    Le pene sostitutive della pena detentiva possono essere oggetto di sostituzione solo se ne ricorrono i presupposti e nei limiti processuali dedotti; il giudice di appello non può disporle d'ufficio in assenza di specifica richiesta.

  • art. 597, comma 5, c.p.p.

    La disposizione, di natura eccezionale e derogatoria al principio devolutivo dell'appello, non comprende la sostituzione della pena detentiva tra i benefici o le diminuenti che il giudice di appello può applicare d'ufficio.

  • art. 599-bis c.p.p.

    La mancata reiterazione della richiesta di sostituzione della pena dopo il rigetto del concordato è stata ritenuta irrilevante, poiché mancava comunque uno specifico motivo di appello sulla sostituzione.

  • art. 585, comma 4, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso principale si estende ai motivi aggiunti.

  • art. 81 c.p.

    Non è citato espressamente nel testo fornito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a un diverso approccio critico o a censure già proposte senza reale confutazione della motivazione di merito.
  • In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la mancata produzione o tenuta delle scritture contabili può essere valorizzata in collegamento con le condotte distrattive come indice della responsabilità dell'imputato; la doglianza che introduca una diversa ricostruzione dei fatti non è scrutinabile in cassazione se non si misura con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche attengono al trattamento sanzionatorio e sono inammissibili quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non illogica sulla personalità del reo, sui precedenti e sulla complessiva gravità del fatto.
  • La sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva non può essere disposta d'ufficio in appello se nell'atto di gravame non vi è una specifica e motivata richiesta; la deroga al principio devolutivo va interpretata restrittivamente e non si estende, di regola, alla conversione della pena.
  • L'inammissibilità del ricorso principale travolge i motivi aggiunti proposti successivamente.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniRiti alternativi
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentaleBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

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