Cassazione Penale, Sentenza n. 20753/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Matarese impugna l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta per il reato di estorsione aggravata (commessa ai danni di persona ultrasessantacinquenne). Deduce: 1) vizio di qualificazione del fatto, sostenendo che i fatti costituiscono truffa aggravata e non estorsione, perché la vittima sarebbe stata indotta in errore con la prospettazione di un pericolo immaginario ed eventuale anziché coartata; aggiunge che i numeri telefonici minatori non corrisponderebbero a quelli in suo possesso, dunque non potrebbe essere lui l'autore delle minacce; 2) vizio di motivazione e di valutazione dell'aggravante dell'età (art. 628 co. 3, n. 3-quinquies) perché la vittima sarebbe rimasta lucida e non vulnerabile; censura altresì l'uso contro di lui della facoltà di non rispondere e la mancata considerazione della sua giovane età e della possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché propone questioni non devolute alla legittimità. Ha ritenuto pacifica la ricostruzione fattuale secondo cui la vittima, a seguito di minacce (perdita del ristorante e denuncia del figlio), consegnava denaro e monili sotto costrizione, e che l'arresto è avvenuto in flagranza perché l'indagato è stato visto ricevere la scatola contenente il profitto illecito. La Corte ha ribadito il criterio di distinzione tra truffa e estorsione (nella truffa l'atto patrimoniale è frutto di errore e consenso; nell'estorsione è frutto di coartazione per timore di un male attribuibile all'agente) e ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante per la persona ultrassessantacinquenne senza necessità di prova aggiuntiva della vulnerabilità. Quanto alle esigenze cautelari, il tribunale ha valutato la professionalità e la pervicacia del comportamento criminoso (anche spostamento da altra regione) e ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliari. Conseguenze pratiche: dichiarazione di inammissibilità, condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; la pronuncia non comporta la remissione in libertà.
Norme richiamate
Norma sulla truffa; utilizzata per il confronto con il reato di estorsione: la Corte ricorda che la truffa comporta l'induzione in errore che determina un atto patrimoniale consentito dalla vittima
Norma sull'estorsione; la Corte interpreta che nell'estorsione l'atto patrimoniale è frutto di coartazione della volontà della vittima determinata dal timore di un male attribuibile all'agente
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure sulla motivazione e sulle esigenze cautelari (riferimento normativo posto dal ricorrente), la Corte lo considera nel quadro delle deduzioni ma ne respinge la portata impugnatoria
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di aggravanti e misure cautelari; la Corte valuta i presupposti delle esigenze cautelari alla luce dei fatti concreti e ritiene non viziata la decisione del tribunale
art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies cod. pen.
Norma sulle aggravanti (richiamata anche per analogia): la Corte richiama propri precedenti interpretativi secondo cui l'aggravante relativa all'età oltre i 65 anni opera per il solo superamento dell'elemento anagrafico senza necessità di un'ulteriore prova di vulnerabilità effettiva
Citata per distinguere la presunzione di vulnerabilità (circostanza aggravante comune) dall'aggravante speciale anagrafica richiamata dalla giurisprudenza
Norma che consente la condanna alle spese e a somme per la Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la pronuncia non determina la remissione in libertà
Massime di principio
- La distinzione tra truffa e estorsione si basa sul ruolo del timore/minaccia: se la vittima compie l'atto patrimoniale per errore indotto (consenso viziato) si configura la truffa; se lo compie per costrizione determinata dal timore di un male attribuibile all'agente si configura l'estorsione.
- Le valutazioni sulla qualificazione del reato e sulla ricostruzione dei fatti (es. rilevanza di numeri telefonici, comportamento della vittima, modalità della consegna) sono in prevalenza di merito e non sono sindacabili in Cassazione salvo violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione.
- Il fatto che la minaccia prospetti un danno 'immaginario' non esclude necessariamente l'estorsione: rileva se la vittima percepisce il pericolo come attribuibile all'agente e agisce per evitarlo, cioè in stato di coartazione.
- L'aggravante prevista per la vittima ultrasessantacinquenne può operare in base al dato anagrafico senza necessità di una specifica prova dell'effettiva vulnerabilità nel caso concreto, secondo la giurisprudenza richiamata.
- L'arresto in flagranza o la prova dell'effettivo ricevimento del profitto illecito (es. essere visto ricevere la scatola con denaro) costituiscono elementi molto significativi a sostegno dei gravi indizi di colpevolezza e limitano l'efficacia delle contestazioni meramente indiziarie.
- L'esercizio del diritto al silenzio non può, di per sé, costituire la base esclusiva per misure cautelari: tuttavia può essere valutato insieme ad altri elementi concreti che documentino la pericolosità o la pervicacia del comportamento.
- In sede di impugnazione per cassazione contro misure cautelari è necessario denunciare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è possibile ottenere la riconsiderazione delle prove o una diversa valutazione dei fatti se non sussistono profili di diritto rilevanti.
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