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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05055/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello deducendo un vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Dal testo emerge che, già in appello, la difesa aveva chiesto la concessione di tali circostanze attenuanti sul presupposto della necessità di rendere più adeguata e contenuta la pena complessivamente irrogata. La Corte di merito aveva però respinto la richiesta, osservando che, in assenza di elementi positivamente apprezzabili, il trattamento sanzionatorio risultava adeguato alla gravità dei fatti. Il ricorso è stato ritenuto generico e manifestamente infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura sulle attenuanti generiche era generica e manifestamente infondata, perché la Corte d'appello aveva già fornito risposta corretta ed esaustiva alla doglianza, escludendo la necessità di un'ulteriore riduzione della pena in mancanza di elementi favorevoli. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivamente apprezzabili e il trattamento sanzionatorio sia ritenuto adeguato alla gravità dei fatti; la motivazione sul punto è sufficiente se confuta la richiesta difensiva in modo coerente ed esaustivo.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura in cassazione sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile se si risolve in una critica meramente assertiva o generica alla valutazione di merito, senza indicare specifici vizi della motivazione.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato e la congruità della pena rispetto alla gravità del fatto; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo se mancante, apparente o manifestamente illogica.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando la corte di merito risponde espressamente alla richiesta difensiva di riduzione della pena e spiega perché non ritiene necessario un ulteriore alleggerimento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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