Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24005/2025 del 27/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il reato estinto per intervenuta remissione di querela; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona (24/10/2024) relativa al delitto ascritto a Marco Lattanzi (art. 640 c.p.). Successivamente la persona offesa Luigi Leonarduzzi ha rimesso la querela in data 28/05/2025 e il ricorrente ha accettato la remissione il 29/05/2025; la difesa ha depositato documentazione attestante remissione e accettazione presso la Stazione Carabinieri di Monte Urano.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Indica il delitto ascritto al ricorrente (truffa). Nel contesto, si tratta di un reato per il quale la querela della persona offesa è rilevante ai fini dell'azione penale; la remissione della querela ha determinato l'estinzione del reato come ricostruito dalla Corte.

  • art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata come base per disporre che le spese processuali siano poste a carico del querelato in conseguenza dell'estinzione del reato per remissione di querela.

Massime di principio

  • Se il reato è procedibile a querela di parte e la persona offesa rimette la querela, con conseguente accettazione del querelato, il reato si estingue e la causa penale si chiude per tale motivo.
  • La remissione di querela deve risultare da idonea documentazione formale depositata in atti (verbali, dichiarazioni agli organi di polizia giudiziaria o al giudice) per produrre i suoi effetti processuali.
  • Quando il reato si estingue per remissione di querela il giudice può annullare la sentenza impugnata senza rinvio, essendo venuto meno l'oggetto del processo penale.
  • L'estinzione per remissione di querela non comporta automaticamente l'estinzione di eventuali profili civilistici o risarcitori; le pretese civili possono essere autonome rispetto alla remissione penale.
  • Le spese processuali, a norma richiamata dalla sentenza, possono essere poste a carico del querelato; va comunque verificato caso per caso il precetto normativo applicabile e le risultanze di fatto.
  • La validità della remissione richiede che sia libera, consapevole e non viziata; remissioni ottenute con violenza, minaccia o raggiro possono essere impugnate o inefficaci.
  • Occorre distinguere reati procedibili solo a querela da reati d'ufficio o con azione mista: la remissione della querela incide solo sui reati per i quali la legge richiede la querela di parte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.