Cassazione Penale, Sentenza n. 24005/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il reato estinto per intervenuta remissione di querela; ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali, ponendole a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona (24/10/2024) relativa al delitto ascritto a Marco Lattanzi (art. 640 c.p.). Successivamente la persona offesa Luigi Leonarduzzi ha rimesso la querela in data 28/05/2025 e il ricorrente ha accettato la remissione il 29/05/2025; la difesa ha depositato documentazione attestante remissione e accettazione presso la Stazione Carabinieri di Monte Urano.
Norme richiamate
Indica il delitto ascritto al ricorrente (truffa). Nel contesto, si tratta di un reato per il quale la querela della persona offesa è rilevante ai fini dell'azione penale; la remissione della querela ha determinato l'estinzione del reato come ricostruito dalla Corte.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata come base per disporre che le spese processuali siano poste a carico del querelato in conseguenza dell'estinzione del reato per remissione di querela.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte e la persona offesa rimette la querela, con conseguente accettazione del querelato, il reato si estingue e la causa penale si chiude per tale motivo.
- La remissione di querela deve risultare da idonea documentazione formale depositata in atti (verbali, dichiarazioni agli organi di polizia giudiziaria o al giudice) per produrre i suoi effetti processuali.
- Quando il reato si estingue per remissione di querela il giudice può annullare la sentenza impugnata senza rinvio, essendo venuto meno l'oggetto del processo penale.
- L'estinzione per remissione di querela non comporta automaticamente l'estinzione di eventuali profili civilistici o risarcitori; le pretese civili possono essere autonome rispetto alla remissione penale.
- Le spese processuali, a norma richiamata dalla sentenza, possono essere poste a carico del querelato; va comunque verificato caso per caso il precetto normativo applicabile e le risultanze di fatto.
- La validità della remissione richiede che sia libera, consapevole e non viziata; remissioni ottenute con violenza, minaccia o raggiro possono essere impugnate o inefficaci.
- Occorre distinguere reati procedibili solo a querela da reati d'ufficio o con azione mista: la remissione della querela incide solo sui reati per i quali la legge richiede la querela di parte.
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