Cassazione Penale, Sentenza n. 40452/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento ministeriale di reiezione dell'istanza di revoca anticipata del regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., con specifica denunciata di violazione dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, e censura sull'apparenza/completezza della motivazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 500 a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità per rinuncia è distinta dall'eventuale difetto di interesse: l'interesse permane anche se è decorso il termine di efficacia del decreto di applicazione o proroga del 41-bis, perché il Ministro della Giustizia, nell'eventuale rinnovo, è tenuto a conformarsi alla decisione dell'Autorità giudiziaria.
Norme richiamate
art. 41-bis Ord. pen., comma 2-sexies
La norma è stata oggetto di censura dal ricorrente; la Corte non ha esaminato il merito della presunta violazione per effetto della rinuncia al ricorso.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia.
Richiamato per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, senza distinzione tra le diverse cause d'inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016 (Arena)
Richiamata in relazione all'applicazione dell'art. 616 c.p.p. e alla sanzione pecuniaria collegata all'inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 20221 del 19/03/2013 (La Torre)
Richiamata per affermare che l'interesse del ricorrente permane anche dopo la scadenza dell'efficacia del decreto di applicazione o proroga del 41-bis, poiché il Ministro, in caso di rinnovo, è tenuto a conformarsi alla decisione dell'Autorità giudiziaria.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta normalmente l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p.; il giudice non entra nel merito della questione sostanziale.
- In caso di inammissibilità per rinuncia può essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., senza distinzione sulla causa dell'inammissibilità.
- La sopravvenuta scadenza del decreto di applicazione o di proroga del 41-bis non determina automaticamente la perdita dell'interesse al giudizio: l'interesse può permanere perché il Ministero della Giustizia, in caso di rinnovo, è vincolato a conformarsi alle decisioni dell'autorità giudiziaria.
- Se si impugna il rifiuto ministeriale di revoca anticipata del 41-bis, è strategicamente rischioso ritirare il ricorso dopo che sia intervenuta una nuova proroga: la rinuncia produce effetti processuali (inammissibilità e sanzioni) e impedisce la decisione sul merito.
- Nelle controversie relative al 41-bis, i profili procedurali (es. rinuncia, inammissibilità) possono dirimere il caso senza che la Corte valuti le questioni sostanziali relative all'applicazione della norma.
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