Cassazione Penale, Ordinanza n. 00867/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati, condannati in appello dalla Corte di assise di appello di Firenze per una tentata estorsione aggravata dall'uso di una pistola, con una separata assoluzione sul capo relativo alla detenzione e porto dell'arma. Il primo imputato ha proposto sei motivi: omessa motivazione sul motivo di appello relativo alla configurabilità del tentativo di estorsione; travisamento della prova e vizio di motivazione sull'uso della pistola per violenza e minaccia; vizio di motivazione sulla valutazione frazionata e sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; travisamento della prova, specie in relazione a un certificato di pronto soccorso, e vizio di motivazione sulle violenze e minacce; contraddittorietà tra l'assoluzione per il reato di detenzione e porto dell'arma e l'affermazione dell'uso della pistola per la tentata estorsione; diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo imputato ha proposto tre motivi: vizio di motivazione sulla valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa, anche quanto all'uso dell'arma; mancata concessione delle attenuanti generiche; eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità, perché diretti a sollecitare una nuova lettura del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, confermando quindi la decisione di merito. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La motivazione dell'inammissibilità si fonda sul fatto che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione e travisamento della prova, miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, operazione preclusa in cassazione; inoltre la sentenza di appello era ritenuta adeguatamente e logicamente motivata sia sulla sussistenza della tentata estorsione, sia sull'uso di una pistola, sia sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove; in cassazione non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sovrapposizione di una diversa ricostruzione storica.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata in modo non arbitrario.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di gravità del fatto e personalità dell'imputato; la censura in cassazione è ammissibile solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre vizi di motivazione che, pur formalmente prospettati, mirino in realtà a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una nuova ricostruzione del fatto.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né effettuare una rilettura degli elementi di prova già esaminati nei gradi precedenti.
- È insussistente la contraddizione tra l'assoluzione per detenzione o porto illegale di un'arma e l'affermazione che la medesima arma, o un oggetto con sue fattezze, sia stata usata per consumare o tentare un diverso reato, se i requisiti probatori richiesti dalle due fattispecie sono differenti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, apodittica o manifestamente illogica; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura favorevole all'imputato.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la pena risulta congruamente giustificata in base ai criteri legali.
- Quando la sentenza impugnata offre una motivazione completa e logicamente coerente sulla responsabilità, sull'uso dell'arma e sul trattamento sanzionatorio, i ricorsi che si limitino a contestare la valutazione delle prove sono inammissibili.
Come è indicizzato
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