Cassazione Penale, Ordinanza n. 07123/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che lo aveva condannato per la violazione della normativa venatoria di cui all'art. 30, comma 1, lett. a), della legge n. 157 del 1992. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale e lamentava l'omessa assunzione di una prova decisiva. In sostanza contestava la ricostruzione probatoria operata dal giudice di merito e la valutazione degli elementi utilizzati per identificarlo come autore del fatto. La Corte ha rilevato che le doglianze investivano profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non illogica. Dalla sentenza impugnata emergeva infatti una ricostruzione precisa e circostanziata basata su documentazione fotografica, dichiarazioni dell'agente accertatore e riscontri materiali, tra cui il rinvenimento di munizioni e cartucce esplose nel luogo indicato, oltre al riconoscimento dell'imputato nelle immagini visionate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura mossa non attaccasse veri vizi di legittimità ma la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione del fatto, attività riservate al giudice di merito. Ha quindi confermato la decisione di condanna già pronunciata dal Tribunale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 30, comma 1, lett. a), legge n. 157 del 1992
norma incriminatrice posta a base della condanna per il fatto di caccia/abbattimento o azione venatoria non consentita; la sentenza impugnata la applica al caso concreto senza soffermarsi sul contenuto precettivo in modo analitico.
richiamato implicitamente attraverso il riferimento al numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità; la Corte ribadisce che non sono proponibili in cassazione contestazioni che mirino solo a rivalutare prova e fatto.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del materiale probatorio: sono precluse doglianze che mirino soltanto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, anche se la parte ricorrente contesti l'apprezzamento delle prove o la ricostruzione del fatto.
- La deduzione di omessa assunzione di una prova decisiva non è sufficiente, di per sé, se in realtà la censura tende a ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio già scrutinato dal giudice di merito.
- La presenza di una motivazione che valorizzi riscontri fotografici, dichiarazioni dell'agente accertatore e riscontri materiali può sostenere in modo adeguato l'affermazione di responsabilità, rendendo insindacabile in cassazione il relativo apprezzamento se non affetto da manifesta illogicità.
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