Cassazione Penale, Sentenza n. 44369/2023 del 06/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. denunciando un "errore percettivo" della Corte di cassazione consistente in una svista/ equivoco nella lettura e valutazione delle intercettazioni dell'ottobre 2013 (in particolare la conversazione progr. 802 del 23/10/2013, ore 10:35). Ha sostenuto che tale lettura avrebbe erroneamente attribuito a lui un ruolo apicale nel sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, mentre dalla conversazione sarebbe emerso che il potere decisionale spettava a Pisano Saverio e che Romeo si limitava a informarlo, non a chiedergli di decidere l'esclusione di Barbaro Graziano. Denuncia altresì l'omessa valutazione dei motivi aggiunti presentati in Cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza prospetti una disputa valutativa/interpretativa delle prove e non un errore materiale o un errore di fatto riconducibile alle ipotesi ammesse dall'art. 625-bis c.p.p. (cioè svista o equivoco percettivo negli atti di legittimità che abbia influito direttamente sulla volontà decisoria). La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata: il ricorso straordinario può correggere solo errori percettivi riconoscibili immediatamente e non può essere usato per riesaminare la valutazione del compendio probatorio o l'ermeneutica delle conversazioni. Conseguentemente, è stata confermata l'impossibilità di rimettere in discussione la valutazione sulla partecipazione e sul ruolo apicale tramite questo rimedio. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che consente il ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione per errore materiale (mancata corrispondenza grafica della volontà) o errore di fatto (svista o equivoco percettivo sugli atti interni al giudizio). La Corte interpreta la norma restrittivamente: ammissibili solo errori percettivi immediatamente rilevabili, non rivalutazioni di merito o interpretazioni delle prove.
art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata nel giudizio di merito come circostanza aggravante in materia di stupefacenti; nella pronuncia di cassazione precedente era stata disposta l'annullamento con rinvio limitatamente a tale circostanza.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errore materiale o per errore di fatto inteso come svista o equivoco percettivo nella lettura degli atti di legittimità che abbia influenzato la decisione; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni dei fatti compiute dai giudici.
- Se si contesta la valutazione o l'ermeneutica delle intercettazioni (ossia si propone una diversa lettura del contenuto), la censura è di carattere valutativo/interpretativo e deve essere proposta nei gradi ordinari di impugnazione; non è efficace come motivo del ricorso straordinario per errore di fatto.
- L'omessa considerazione di una prova esistente può, in linea di principio, rientrare nell'ambito dell'art. 625-bis, ma solo se si dimostra che si tratta di una concreta svista percettiva (prova ignorata) e non un semplice travisamento o diversa interpretazione della stessa; l'onere probatorio sul ricorrente è stringente.
- Per tentare un ricorso straordinario convincente occorre: indicare esattamente l'atto/dato percepito erroneamente, dimostrare che la percezione difforme è una svista o un errore materiale (non una diversa valutazione) e provare che quell'errore ha effettivamente inciso sulla decisione.
- In presenza di questioni esclusivamente interpretative del significato delle norme o di valutazioni logico-argomentative dei giudici, il rimedio corretto non è il ricorso straordinario ex art. 625-bis ma le impugnazioni ordinarie o, se ricorrono i presupposti, la revisione.
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