Cassazione Penale, Sentenza n. 28378/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva indennizzo per ingiusta detenzione subita in un procedimento penale che lo aveva visto imputato per concorso in associazione mafiosa e reati connessi, poi assolto in primo e in secondo grado. L'accusa si fondava sulle propalazioni di un collaboratore (GIULIANO), dichiarazioni di altri collaboratori, sommarie informazioni rese da terzi, accertamenti di polizia giudiziaria (individuazione di luoghi, rinvenimento di appunti) e intercettazioni. In particolare era contestato che il De Falco avrebbe messo a disposizione società per il commercio illecito e avrebbe agevolato la contraffazione di un documento d'identità usato dal boss GIULIANO. In sede di riparazione il giudice ha valutato se vi fosse una condotta del ricorrente che, pur non raggiungendo rilevanza penale per l'assoluzione, avesse concorso a creare l'apparenza di coinvolgimento tali da rendere ostativa la riparazione, esaminando le frequentazioni con pregiudicati, il possesso di dati anagrafici usati nella contraffazione e la natura non occasionale dei rapporti professionali con persone ritenute di caratura criminale.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto sussistente la condizione ostativa prevista dall'art. 314, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., valutando l'esistenza di frequenti rapporti tra il De Falco e il boss GIULIANO e altri soggetti attinenti al sodalizio, nonché il fatto che i dati anagrafici del De Falco erano stati utilizzati in una contraffazione; tali elementi hanno formato, secondo la Corte, l'apparenza di un coinvolgimento e hanno costituito macroscopica negligenza del ricorrente, sufficiente a escludere l'indennizzo. Inoltre il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen., comma 1, ultimo periodo
art. 314, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che l'indennizzo per ingiusta detenzione è escluso quando emerge che il richiedente abbia tenuto una condotta di macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di regole tali da contribuire, anche in via concausale, alla formazione dell'apparenza del suo coinvolgimento negli illeciti oggetto di indagine. Non si richiede condanna penale, ma una condotta idonea a giustificare la misura cautelare.
art. 43, comma primo, codice penale
Riferito in punto di nozione di colpa: la violazione di regole deontologiche o professionali può qualificare la condotta come colposa e contribuire a configurare gravità colposa rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p., quando unita ad altri elementi formi una situazione idonea, secondo il canone della normalità, a evocare una fattispecie di reato.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta se il comportamento del richiedente abbia contribuito a creare l'apparenza di coinvolgimento in attività illecite.
- Frequentazioni stabili o ripetute con soggetti di accertata caratura criminale possono integrare condotta di macroscopica negligenza e rendere ostativo l'indennizzo, anche se quei rapporti sono spiegati come attività professionale; occorre documentare rigorosamente la legittimità dei rapporti.
- La presenza dei dati anagrafici del richiedente utilizzati per scopi illeciti (es. contraffazione documenti) costituisce elemento probatorio rilevante: se emergono collegamenti concreti tra il richiedente e l'uso illecito dei dati, aumenta il rischio di esclusione dell'indennizzo.
- In sede di riparazione è ammissibile l'esame di elementi raccolti in fase d'indagine, purché non espressamente esclusi in dibattimento; pertanto è importante contestare l'utilizzabilità e l'attendibilità di tali elementi già nelle fasi procedimentali.
- Per aumentare le probabilità di ottenere indennizzo, il ricorrente dovrebbe: documentare e provare la natura professionale e lecita dei rapporti con terzi, fornire prove dell'assenza di contributo causale alla misura cautelare, e contestare la credibilità dei collaboratori di giustizia che hanno fornito propalazioni non riscontrate.
- Quando vengono contestate violazioni deontologiche o comportamenti professionali scorretti, è utile dimostrare il rispetto delle regole di settore (contratti, corrispondenza, registri, testimoni) per escludere la qualificazione di colpa grave rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p.
- La valutazione del nesso concausale tra la condotta del ricorrente e l'adozione della custodia cautelare è cruciale: se la pubblica accusa si è basata prevalentemente su dichiarazioni di collaboratori e tali dichiarazioni non trovano riscontro nei comportamenti del ricorrente, ciò può indebolire l'ostatività; viceversa, elementi concreti che collegano il ricorrente all'attività investigata rafforzano l'esclusione dell'indennizzo.
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