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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36906/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le resistenti avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale, quali dipendenti della fallita, avevano presentato domanda di insinuazione al passivo per crediti di lavoro. In fase monitoria era stato riconosciuto a ciascuna un indennizzo commisurato al credito ammesso al passivo e poi soddisfatto nel riparto finale. In sede di opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001, la Corte d'appello ha formalmente accolto solo parzialmente l'opposizione e ha revocato il decreto ingiuntivo, ma ha in sostanza confermato gli importi liquidati e ha posto le spese dell'opposizione a carico del Ministero, rimasto contumace. Il Ministero ha ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, a fronte della conferma degli importi liquidati in fase monitoria, le spese non potevano essere poste a suo carico e dovevano comunque essere compensate o gravare sulla parte opponente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che l'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; se l'opposizione è respinta, il decreto monitorio sopravvive anche nel capo sulle spese, mentre le spese della sola opposizione vanno poste a carico della parte privata, salvo compensazione. Nel caso concreto la Corte d'appello, pur dichiarando formalmente l'accoglimento parziale e revocando il decreto, aveva in realtà respinto le contestazioni e lasciato immutato il contenuto dispositivo del decreto monitorio: perciò la revoca era ingiustificata e non era legittima la condanna del Ministero alle spese dell'opposizione. La Cassazione ha quindi cassato il decreto e, decidendo nel merito, ha confermato integralmente il decreto ingiuntivo ex art. 5-ter L. n. 89/2001, eliminato la condanna del Ministero alle spese dell'opposizione e compensato le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; non possono essere poste a carico della parte che non è realmente soccombente nella fase di opposizione.

  • art. 92 c.p.c.

    È possibile la compensazione, ma non la condanna alle spese in assenza di una effettiva soccombenza della parte pubblica.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per la violazione delle norme sulle spese.

  • art. 2-bis, comma terzo, L. n. 89/2001

    L'indennizzo non può superare il valore del diritto accertato dal giudice; nel caso di procedura concorsuale la Corte d'appello aveva collegato tale valore al credito soddisfatto nel riparto.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    L'opposizione al decreto sull'equa riparazione è una fase a contraddittorio pieno del medesimo procedimento e non un autonomo giudizio di impugnazione; il decreto è sostitutivo solo se l'opposizione è accolta in tutto o in parte.

Massime di principio

  • L'opposizione avverso il decreto emesso in materia di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non dà luogo a un nuovo giudizio autonomo, ma a una fase interna del medesimo procedimento, con contraddittorio pieno sulla medesima domanda.
  • Il decreto monitorio perde efficacia sostitutiva e va revocato solo quando l'opposizione sia accolta, in tutto o in parte, con un esito finale difforme rispetto alla decisione monitoria; se l'opposizione è respinta, il decreto sopravvive anche nel capo sulle spese della fase monitoria.
  • Quando l'opposizione è rigettata, le spese della fase di opposizione vanno poste a carico della parte opponente, salvo compensazione, poiché la controparte non ha interesse a provocare quel giudizio e non può essere considerata soccombente solo per effetto di una revoca meramente formale del decreto.
  • Ai fini della regolazione delle spese, conta l'effettivo contenuto dispositivo della decisione e non la sola formula utilizzata dal giudice di merito; una dichiarazione formale di accoglimento parziale non è sufficiente se la motivazione e il contenuto finale confermano integralmente la statuizione monitoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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