Cassazione Penale, Sentenza n. 26344/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento di sequestro preventivo disposto nel corso di un'indagine su un meccanismo di cessione e monetizzazione di crediti fiscali relativi al cd. "bonus facciate" e al cd. "bonus 110". Il G.i.p. aveva sequestrato, in via solidale tra più indagati e una società, somme e crediti fiscali ritenuti profitto o provento di reati di riciclaggio e ricettazione continuati. Il Tribunale del riesame aveva rigettato le richieste di riesame; contro tale ordinanza i due indagati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. Il primo ricorrente ha dedotto: 1) incompetenza territoriale del G.i.p. di Venezia, sostenendo che la competenza dovesse radicarsi nel luogo del primo atto di dissimulazione/trasferimento dei crediti e, in subordine, nel luogo di consumazione degli altri reati connessi; 2) nullità per mancanza di motivazione sulla sua effettiva veste di "referente" della società e sulla disponibilità delle credenziali del cassetto fiscale, elemento posto a base del concorso nel riciclaggio; 3) violazione delle norme sul sequestro per equivalente, sia perché mancava prova dell'effettivo arricchimento da monetizzazione dei crediti, sia perché il sequestro avrebbe dovuto essere ripartito pro quota tra i concorrenti secondo il principio affermato dalle Sezioni unite. Il secondo ricorrente ha dedotto: 1) apparenza o illogicità della motivazione sul fumus dei reati di riciclaggio e ricettazione, contestando in particolare la prova della consapevolezza della provenienza delittuosa dei crediti e l'estensione a lui di conversazioni tra terzi; 2) erronea individuazione della competenza territoriale in favore di Venezia, sostenendo che il riciclaggio si sarebbe consumato a Milano, dove, secondo l'impostazione accusatoria, sarebbero stati immessi i crediti nel sistema e monetizzati. La Corte ha ritenuto infondati i motivi sulla competenza territoriale, affermando che, in presenza di reati connessi commessi in concorso e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, la competenza va determinata ai sensi dell'art. 16 c.p.p. con riguardo al reato più grave e, per il riciclaggio, rileva il luogo del primo atto della sequenza di dissimulazione, non il perfezionamento giuridico del negozio o la monetizzazione finale; ha però accolto il motivo sulla carenza di motivazione relativo alla concreta posizione del primo ricorrente nella società Pantec s.r.l., rilevando che il Tribunale non aveva effettivamente risposto alla specifica contestazione difensiva sulla disponibilità delle credenziali del cassetto fiscale e sul ruolo di gestione della società. Tale accoglimento è stato esteso anche al secondo ricorrente, poiché la contestazione era identica e comune. È stato invece respinto il motivo del secondo ricorrente sulla prova dell'elemento soggettivo dei reati di ricettazione, ritenendosi sufficiente, nella sede cautelare reale, una valutazione sommaria che indichi dati di fatto non idonei a escludere ictu oculi la consapevolezza della provenienza illecita dei crediti. L'ultimo motivo del primo ricorrente è stato assorbito; la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Venezia e ha rinviato per un nuovo giudizio al medesimo Tribunale, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p. Ha escluso l'infondatezza delle censure sulla competenza territoriale, ma ha accolto il motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla concreta attribuzione al primo ricorrente del ruolo di referente della società e della disponibilità delle credenziali del cassetto fiscale; tale vizio è stato esteso anche al coindagato. Il motivo sul sequestro per equivalente è stato assorbito. È stato invece rigettato il motivo del secondo ricorrente sulla sussistenza del fumus e dell'elemento soggettivo della ricettazione, ritenendo sufficiente la motivazione del riesame in punto di consapevolezza della provenienza delittuosa dei crediti. La Corte ha inoltre richiamato, in via di principio, il criterio delle Sezioni unite sulla ripartizione in parti uguali del profitto sequestrabile in caso di concorso, qualora non siano individuabili le singole quote di arricchimento.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per sostenere che la competenza territoriale dovesse essere individuata nel luogo di consumazione del reato
criterio residuale applicabile solo se non è possibile individuare il luogo di commissione del reato
fondamento della connessione tra i reati contestati, poiché commessi in concorso e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso
in caso di reati connessi, la competenza per territorio si determina con riguardo al reato più grave e, in caso di pari gravità, al primo reato
la motivazione del provvedimento deve rispondere alle specifiche censure difensive; in difetto, il provvedimento è affetto da vizio motivazionale
richiamato in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca o per equivalente
indicato come base del rinvio per nuovo giudizio al tribunale competente
comma 1, lett. b), c) ed e)
parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, vizi di motivazione e inosservanza processuale
norma richiamata per i reati di ricettazione contestati
richiamato in relazione al sequestro finalizzato alla confisca del profitto del riciclaggio
il motivo accolto a favore di un ricorrente giova anche al coindagato quando la contestazione e la censura sono comuni
Massime di principio
- In presenza di reati connessi e contestati come esecutivi di un medesimo disegno criminoso, la competenza territoriale si determina ai sensi dell'art. 16 c.p.p. con riferimento al reato più grave; solo se il luogo di commissione non è individuabile si ricorre al criterio residuale dell'art. 9, comma 3, c.p.p.
- Nei reati di riciclaggio realizzati mediante una sequenza di atti frammentari e progressivi, rileva, ai fini della consumazione e della competenza territoriale, il primo atto concreto della condotta di dissimulazione o trasferimento del bene illecito, non il successivo perfezionamento giuridico dell'operazione o la monetizzazione finale.
- Nel riesame di un sequestro preventivo è richiesta una motivazione sommaria ma non meramente apparente: il giudice deve confrontarsi con le specifiche contestazioni difensive e indicare gli elementi di fatto che sorreggono il fumus, specie quando venga contestato il ruolo concreto dell'indagato nella struttura o nell'operazione illecita.
- La valutazione del fumus in sede cautelare reale sull'elemento soggettivo può fondarsi su dati indiziari e conversazioni intercettate, purché il provvedimento spieghi perché tali dati non consentono di escludere ictu oculi la consapevolezza della provenienza illecita del bene o del credito.
- In caso di concorso di persone nel reato e di sequestro finalizzato alla confisca, quando non sia possibile individuare le quote di arricchimento dei singoli concorrenti, il profitto sequestrabile deve essere ripartito in parti uguali tra i concorrenti, secondo il principio delle Sezioni unite richiamato dalla decisione.
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