Cassazione Penale, Sentenza n. 34997/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
La Corte di assise di appello di Brescia, con sentenza del 26 novembre 2025, aveva confermato la condanna dell’imputata a diciotto anni di reclusione, tre anni di libertà vigilata, pene accessorie e risarcimento dei danni alle parti civili per omicidio volontario e indebito utilizzo di carta di pagamento. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, tra il 5 e il 21 aprile 2022 l’imputata aveva effettuato prelievi non autorizzati per circa 2.000 euro, compreso un prelievo di 800 euro ripreso da una videocamera; il 22 aprile 2022, dopo una lite con l’anziana datrice di lavoro, l’aveva spinta fuori dalla finestra dell’abitazione, al quarto piano, provocandone la morte. La ricostruzione era stata fondata, tra l’altro, sulle testimonianze relative alle urla e alla posizione della vittima prima della caduta, sui rilievi tecnici, sulle modalità della caduta, sulle condotte dell’imputata dopo il fatto e sul movente di impedire la denuncia dei prelievi. L’imputata ha proposto tre motivi. Primo: violazione dell’art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. per mancata rinnovazione dell’istruttoria e mancato accertamento del peso della vittima, ritenuto decisivo per stabilire se l’imputata potesse sollevarla e spingerla oltre il davanzale. Secondo: manifesta illogicità della motivazione sulla ricostruzione dell’omicidio, contestando che la vittima avesse sospettato di lei, l’attendibilità delle testimonianze sulle urla e sulla lite, la dinamica della caduta e la valutazione delle ipotesi alternative del suicidio o dell’incidente; ha inoltre criticato il valore attribuito alle sue dichiarazioni e condotte successive. Terzo: violazione di legge e vizio motivazionale sul riconoscimento della connessione teleologica tra omicidio e indebiti prelievi, sostenendo che non fosse provato che la vittima l’avesse accusata o minacciata di denunciarla. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Il primo è infondato: la decisione di non rinnovare l’istruttoria è stata motivata logicamente, poiché la dinamica ritenuta dai giudici non presupponeva il sollevamento della vittima da terra, ma una spinta improvvisa mentre si trovava sul davanzale e il successivo sollevamento delle gambe; l’accertamento del peso non era quindi decisivo e una perizia sulle capacità fisiche non avrebbe potuto fornire una risposta certa considerando tutte le possibili modalità del gesto. Il secondo è infondato e, per varie doglianze, ai limiti dell’inammissibilità: la Corte di cassazione non può sostituire una propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito quando la motivazione è logica e non contraddittoria. Ha ritenuto adeguatamente motivati il sospetto della vittima, la prova della lite immediatamente precedente alla caduta, la dinamica dell’evento e l’esclusione delle ipotesi del suicidio e dell’incidente; le censure proponevano in larga parte una diversa lettura dei fatti e delle prove. Il terzo motivo è infondato: la prova della discussione, la prossimità temporale tra la scoperta degli ammanchi e l’omicidio, l’identità dell’autrice dei prelievi e l’assenza di ragioni alternative plausibili sostengono logicamente la conclusione che l’omicidio fosse diretto a impedire la denuncia e a conseguire l’impunità per il reato già commesso. La condanna e le statuizioni civili sono state confermate. L’imputata è stata condannata alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per complessivi 5.000 euro, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte, conformandosi alla sentenza di primo grado, ha escluso le ipotesi del suicidio e della caduta accidentale dell’anziana donna, per l'assenza di un suo quadro depressivo, per le circostanze e modalità della caduta, e per la barriera architettonica rappresentata da un davanzale piuttosto alto, che avrebbe costretto la vittima ad una difficile opera di scavalcamento.
La responsabilità per omicidio volontario è stata confermata sulla base della ricostruzione della caduta provocata dall’imputata e dell’esclusione motivata delle ipotesi alternative.
L'affermazione che l'omicidio sia stato commesso per impedire una denuncia, e ottenere così l'impunità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. già commesso, non è, pertanto, una mera congettura, ma si fonda su una prova logica, supportata dalla valutazione della insussistenza di altre ragioni che possano avere indotto la ricorrente a compiere un gesto così violento, non avendole ella stessa mai addotte.
La Corte considera accertata la connessione teleologica quando la convergenza degli indizi consente di inferire logicamente che l’omicidio sia stato commesso per impedire la denuncia e conseguire l’impunità per l’indebito utilizzo della carta.
L'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. stabilisce il dovere del giudice di appello di rinnovare l'istruttoria, per assumere prove nuove o riassumere prove già acquisite nel giudizio di primo grado, solo «se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti».
La rinnovazione istruttoria in appello è necessaria quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti; la valutazione della decisività della prova richiesta, se logicamente e congruamente motivata, è sottratta al sindacato di legittimità.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
Nel presente caso, la prova richiesta dalla ricorrente, finalizzata ad accertare il peso della vittima, è da questa indicata come decisiva per valutare se ella fosse in grado di sollevare da terra l'anziana donna e di farla cadere dal davanzale di quella finestra.
La doglianza per mancata assunzione di una prova decisiva non è fondata quando, alla luce della dinamica accertata e motivata, la prova richiesta non è idonea a incidere sulla decisione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo edella non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile.
Il controllo di legittimità sulla motivazione verifica l’esistenza di ragioni apprezzabili e l’assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà; non consente una nuova valutazione delle prove né l’accoglimento di una ricostruzione alternativa meramente soggettiva.
Massime di principio
- La rinnovazione dell’istruttoria in appello è dovuta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. La valutazione sulla decisività della prova richiesta, se congrua e logicamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- La prova è non decisiva quando, in rapporto alla dinamica del fatto accertata dai giudici di merito, l’accertamento richiesto non è idoneo a modificare la ricostruzione o a risolvere un’incertezza rilevante; la sua utilità va valutata rispetto alle concrete modalità della condotta ritenute provate.
- Nel giudizio di cassazione le censure motivazionali non possono trasformarsi in una richiesta di rilettura delle prove o di sostituzione della ricostruzione del giudice di merito con una versione alternativa, se la motivazione impugnata è logica e non contraddittoria.
- La prova logica può fondare l’accertamento di un fatto quando gli indizi, valutati unitariamente e nella loro convergenza, superano l’ambiguità dei singoli elementi e conducono a una ricostruzione univoca e coerente con ciascuno di essi.
- La connessione teleologica tra omicidio e reato precedente può essere desunta logicamente dalla convergenza degli indizi relativi alla commissione del reato, alla lite immediatamente precedente e alla contiguità temporale tra la scoperta del fatto e l’omicidio, quando la ricostruzione della finalità di impedire la denuncia sia congruente con gli elementi acquisiti e non emergano ragioni alternative plausibili.
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