Cassazione Penale, Sentenza n. 38032/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per più motivi: omissione di esame di una memoria difensiva depositata ai sensi dell'art.121 c.p.p. (incidenza sulla congruità e correttezza della motivazione); inammissibilità dell'appello della parte civile per carenza di interesse, posto che l'assoluzione per "fatto non previsto dalla legge" non precludeva la tutela in sede civile; questione relativa alla riconducibilità delle azioni dematerializzate alla nozione di "denaro" o "altra cosa mobile" ai sensi dell'art.646 c.p.; violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (contestazione temporale diversa rispetto al fatto per cui è stata pronunciata la condanna civile); manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione (vendita ritenuta lecita per procura e ricavo accreditato al conto della testatrice; discrepanze nel numero di azioni e nella consistenza del legato; carenza di elementi per ritenere che la ricorrente fosse a conoscenza del contenuto del testamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo decisivo il primo motivo (omesso esame della memoria difensiva) e assorbendo le restanti censure. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (ai sensi dei principi richiamati nelle Sezioni Unite - sentenza Cremonini). Le spese relative al grado di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. B), C) e E), cod. proc. pen.
Norma richiamata nei motivi di cassazione per dedurre vizi di motivazione, carenza di interesse e omesso esame di deduzioni difensive; la Corte ha valutato che le doglianze fondate su omesso esame della memoria possono incidere sulla correttezza logico-giuridica della motivazione e giustificare l'annullamento limitato agli effetti civili.
Prevede il deposito di memorie difensive; la Corte precisa che il mero deposito non determina automaticamente nullità, ma l'omesso esame di una memoria contenente argomenti decisivi può rendere la motivazione monca e giustificare il rilievo in sede di ricorso.
Riguarda il reato di appropriazione indebita su "denaro o altra cosa mobile"; la questione se i titoli azionari dematerializzati rientrino nella nozione è stata sollevata come punto centrale ma è stata assorbita in considerazione dell'omesso esame difensivo, per cui necessita di adeguata trattazione nel nuovo giudizio.
Richiamato come base procedurale per l'annullamento con rinvio: quando la materia penale è esaurita, la Corte dispone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello per la decisione sugli effetti civili.
art. 178, comma 1, lett. c) e art. 177, cod. proc. pen.
Riferimenti al principio di tassatività delle nullità processuali: la Corte distingue tra meri vizi procedurali e nullità formali tassative, affermando che l'omesso esame della memoria non determina automaticamente la nullità generale prevista dall'art.178, ma può incidere sulla motivazione se la memoria conteneva argomenti decisivi.
Sezioni Unite, sentenza "Cremonini" (n. 22065 del 28/01/2021)
Principio richiamato secondo cui, nelle ipotesi in cui la materia penale sia esaurita, l'annullamento che riguarda effetti civili impone il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.
Massime di principio
- Il deposito di una memoria difensiva deve essere effettivamente considerato e, se contiene argomenti decisivi, l'omesso esame può rendere la motivazione della sentenza insufficiente e portare all'annullamento; chi impugna deve indicare nel ricorso quali argomenti della memoria erano decisivi.
- L'omessa valutazione di una memoria non costituisce di per sé una nullità automatica: è necessario dimostrare il nesso tra il contenuto della memoria e la decisione gravemente viziata.
- Quando la sentenza penale è stata pronunciata solo sugli effetti civili (appello ai soli effetti civili) e la materia penale è esaurita, un annullamento richiede il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello (seguendo i principi delle Sezioni Unite).
- Nei casi di contestazione su beni 'dematerializzati' (azioni dematerializzate), il giudice deve esprimersi chiaramente sulla riconducibilità di tali strumenti alla nozione di 'denaro' o 'altra cosa mobile' ai fini dell'art.646 c.p.; l'assenza di una motivazione su questo punto è un vulnus da sanare in sede di nuovo giudizio.
- La parte civile che impugna deve dimostrare l'interesse concreto all'impugnazione penale sugli effetti civili; l'assoluzione penale per 'fatto non previsto dalla legge' può lasciare aperta la via civilistica, per cui l'interesse dell'appello penale deve essere specificato.
- In presenza di discrepanze tra capo d'imputazione e contenuto della decisione (diversa temporalità o diverso fatto considerato), il principio di correlazione tra accusa e sentenza è violato e richiede correzione o chiarimento motivazionale.
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