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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21225/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

Un correntista aveva agito per far accertare la nullità di alcune clausole del contratto di conto corrente e per ottenere la restituzione delle somme indebitamente addebitate, con condanna della banca. In primo grado la banca era stata condannata a pagare euro 43.033,83 oltre interessi. In appello la banca aveva dedotto, ai fini dell'eccezione di prescrizione, l'esistenza di rimesse solutorie; la Corte d'appello aveva ritenuto tale allegazione tardiva e non provata, osservando inoltre che in primo grado la banca non aveva contestato la sussistenza di un conto corrente assistito da apertura di credito, circostanza che avrebbe inciso sulla qualificazione delle rimesse come solutorie o ripristinatorie. Con il ricorso per cassazione la banca ha denunciato: (1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria, sostenendo che il giudice di merito aveva da un lato ritenuto corretta l'eccezione di prescrizione e dall'altro preclusa l'allegazione delle rimesse solutorie in appello; (2) violazione degli artt. 2033, 2697, 2935 c.c. e 115-116 c.p.c., deducendo che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione in materia di ripetizione di indebito bancario non richiede la specifica indicazione delle singole rimesse solutorie, che la mancata contestazione dell'apertura di credito non poteva determinare automaticamente l'inesistenza di versamenti solutori, e che il giudice avrebbe dovuto comunque qualificare le rimesse sulla base degli estratti conto prodotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d'appello sia nella parte in cui aveva considerato tardiva l'allegazione, in appello, delle rimesse solutorie ai fini dell'eccezione di prescrizione, sia nella parte in cui aveva tratto dall'apertura di credito non contestata la conseguenza che la prescrizione non potesse operare senza un accertamento concreto sulla natura dei versamenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro della sufficienza e coerenza della motivazione della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato quale norma sulla ripetizione dell'indebito oggetto dell'azione proposta dal correntista.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulle rimesse e sulla natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione del diritto alla ripetizione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove e delle non contestazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla valutazione delle prove.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito bancario, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è sufficientemente proposta con la deduzione dell'inerzia del titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare; non è necessario che l'istituto indichi sin da subito le specifiche rimesse solutorie su cui la prescrizione dovrebbe operare.
  • La questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse può essere affrontata anche in appello quando sia stata proposta l'eccezione di prescrizione, perché essa costituisce un profilo logico-conseguenziale dell'eccezione stessa.
  • In presenza di un conto corrente assistito da apertura di credito, la decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione dipende dall'accertamento della concreta natura dei singoli versamenti; non basta valorizzare in astratto l'esistenza dell'affidamento o la mancata contestazione di tale circostanza.
  • Se il correntista non assolve all'onere di produrre gli estratti conto o comunque di provare i fatti costitutivi della domanda, la pretesa restitutoria deve essere respinta senza necessità di esaminare in concreto l'eccezione di prescrizione.
  • La qualificazione dei versamenti come solutori o ripristinatori è decisiva ai fini della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione e richiede un accertamento in fatto fondato sulla documentazione contabile disponibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributario
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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