Cassazione Civile, Ordinanza n. 16939/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha dichiarato estinto il processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando il recente formarsi della giurisprudenza in materia. Non vi è stata quindi pronuncia nel merito sulla legittimità del contributo di solidarietà.
Esito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dalla pretesa restitutoria proposta da un iscritto già pensionato nei confronti della cassa previdenziale di categoria, dopo che quest'ultima aveva applicato un contributo di solidarietà sul trattamento pensionistico. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo illegittima la riduzione dell'importo della pensione tramite atto unilaterale dell'ente dopo il maturare del diritto, e la corte d'appello aveva confermato. La cassa ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 3, comma 12, della L. n. 335/1995, come modificato dall'art. 1, comma 763, della L. n. 296/2006, e dell'art. 2 del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la corte territoriale avesse errato nel considerare illegittimo il contributo di solidarietà applicato anche ai trattamenti già in corso, poiché la cassa avrebbe potuto intervenire sui trattamenti pensionistici in essere per assicurare l'equilibrio finanziario di medio-lungo periodo e il patto intergenerazionale tra iscritti. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, prendendo atto di un orientamento giurisprudenziale ritenuto ormai consolidato in senso contrario alla legittimità di quel contributo.
Norme richiamate
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
La ricorrente lo invoca come base del potere della cassa di incidere sui trattamenti pensionistici già in corso; la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta rinuncia.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente quale norma modificativa del regime delle casse previdenziali; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del potere regolamentare della cassa e dell'intervento sui trattamenti in essere; non esaminato nel merito per estinzione del giudizio.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del processo; le spese possono essere compensate.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in cassazione, se rituale, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito della controversia.
- In caso di estinzione per rinuncia, la Corte può compensare le spese quando la questione oggetto del giudizio abbia formato un orientamento giurisprudenziale solo recentemente consolidato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16848/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16849/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16885/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16887/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16889/2024 del 19/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16909/2024 del 19/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →