Cassazione Penale, Ordinanza n. 15457/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra una pluralità di reati contro il patrimonio oggetto di diverse sentenze di condanna. Sosteneva, in sostanza, che i fatti dovessero essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso ex art. 81, secondo comma, c.p., contestando la valutazione del dato temporale e la lettura del compendio probatorio operata dal giudice dell'esecuzione. La Corte rileva tuttavia che il ricorso tendeva a ottenere una rivalutazione del merito, senza indicare concreti elementi idonei a superare la motivazione dell'ordinanza, fondata sul lungo lasso di tempo tra i fatti, sulla reiterazione dei reati e sull'assenza di sintomi di programmazione originaria comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra tutti i reati, anche considerati per gruppi, valorizzando il notevole intervallo temporale tra le condotte, la mancanza di elementi sintomatici di un'unica ideazione criminosa sin dal primo fatto e la pluralità/reiterazione di reati contro il patrimonio, più compatibile con una generica inclinazione a delinquere che con un medesimo disegno criminoso. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede un'unitaria deliberazione criminosa preesistente o comunque estesa ai reati successivi; la mera omogeneità dei beni giuridici o la serialità dei fatti non bastano se mancano indici concreti di programmazione originaria.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove vi sia colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale base per la valutazione della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione tra plurimi reati presuppone la prova di un medesimo disegno criminoso: non è sufficiente la semplice omogeneità dei fatti o del bene giuridico offeso.
- Il notevole intervallo temporale tra i reati, soprattutto se accompagnato da ripetute carcerazioni o da altre interruzioni significative, può costituire un forte indice contrario alla sussistenza della continuazione.
- La reiterazione seriale di reati contro il patrimonio nel tempo è più coerente con una scelta di vita criminale o con una generica inclinazione a delinquere che con una pianificazione unitaria originaria.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio; il ricorso deve confrontarsi in modo concreto con la motivazione del provvedimento impugnato, altrimenti è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando la causa dell'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
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