Cassazione Penale, Sentenza n. 27638/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per un fatto di importazione internazionale di cocaina dall'Ecuador, ha proposto ricorso straordinario lamentando che la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile il precedente ricorso, avrebbe omesso di esaminare uno scritto difensivo tempestivamente depositato e denominato "note riepilogative". Secondo la difesa, quel documento, pur presentato come memoria, conteneva in realtà motivi aggiunti non valutati, con una svista percettiva che avrebbe inciso in modo decisivo sulla ricostruzione della responsabilità, specie in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e di un maresciallo ritenute favorevoli all'estraneità del ricorrente ai fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha rilevato che lo scritto difensivo era stato in realtà considerato nella precedente sentenza di legittimità, che vi aveva dato atto e lo aveva superato in motivazione valorizzando altri elementi probatori. Inoltre, anche a volerlo qualificare come motivo nuovo, questo sarebbe comunque rimasto travolto dall'inammissibilità del ricorso principale, ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di importazione internazionale di cocaina
l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi
i motivi nuovi seguono l'esito del ricorso principale e restano inammissibili se l'impugnazione originaria è inammissibile
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, uno scritto difensivo tempestivamente depositato va qualificato secondo il suo effettivo contenuto e non soltanto in base alla denominazione formale attribuita dalla parte.
- La dedotta omissione di esame di un atto difensivo è irrilevante quando la Corte di cassazione ne abbia comunque dato conto e lo abbia implicitamente o esplicitamente superato nella motivazione.
- I motivi nuovi non possono sopravvivere autonomamente all'inammissibilità del ricorso principale: se l'impugnazione originaria è inammissibile, l'inammissibilità si estende anche ai motivi aggiunti.
- La deduzione di un errore percettivo o di una svista deve incidere realmente sulla decisione impugnata; in mancanza, non è idonea a fondare il ricorso straordinario.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, in misura commisurata alla colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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