Sentenza n. 5189/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, 27 marzo 2026, n. 408 e, per l’effetto, per l’annullamento: - della determinazione del Dirigente del Settore III – Lavori Pubblici – Ambiente – Paesaggio del Comune di Corato n. 1380 del 29 novembre 2024, di presa d’atto del provvedimento n. 0416491 del 21 ottobre 2024 di Invitalia s.p.a., recante l’aggiudicazione in favore di Prodon Impianti Tecnologici s.r.l. dei lavori di costruzione del nuovo asilo nido sito in Corato alla Via Lago di Viti, aggiudicazione disposta all’esito della “procedura di gara aperta ai sensi degli articoli 59 e 71 del d.lgs n. 36/2023 per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (…) per la costruzione, ampliamento e riconversione di nuovi asili nido – AQ14 Puglia CIG: B281688a44” indetta dalla stessa Invitalia nell’ambito dell’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1. “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR; - del provvedimento di Invitalia n. 0416491 del 21 ottobre 2024, recante la predetta aggiudicazione; - della deliberazione della Giunta comunale di Corato n. 57 del 13 marzo 2025, di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’asilo, corredato dei suoi allegati; - di tutti gli atti presupposti, consequenziali o connessi alla realizzazione di tale intervento, ivi compresi: (i) l’avviso di indizione della gara di Invitalia del 19 luglio 2024 e tutti gli atti di gara, ivi incluso il disciplinare, unitamente ai suoi allegati ed elaborati tecnici; (ii) l’ordine di attivazione (o.d.a.) del contratto specifico n. 1 del 6 maggio 2025 e relativi allegati, tra cui la documentazione tecnica, economica e progettuale relativa all’intervento in questione; (iii) l’accordo quadro 14 Puglia, CIG B281688A44, e relativi allegati, tra cui le condizioni generali; (iv) il contratto specifico n. 2615 del 18 giugno 2025 stipulato tra il Comune di Corato (quale soggetto attuatore) e l’aggiudicatario, unitamente ai suoi allegati, ivi compresa la documentazione attinente alla progettazione esecutiva, tra cui la relazione generale e tutti i suoi elaborati; (v) le deliberazioni della Giunta comunale n. 145 del 30 maggio 2024, unitamente ai suoi allegati, e n. 151 del 10 giugno 2024, nonché la determinazione dirigenziale n. 796 del 16 luglio 2024; (vi) la deliberazione della Giunta comunale n. 281 del 19 novembre 2024, con la quale si prendeva d’atto della delocalizzazione dell’asilo a realizzarsi, disponendo lo spostamento da Via San Magno a Via Lago di Viti, nonché la nota ministeriale n. 51280 in data 11 novembre 2024 di accoglimento all’istanza di delocalizzazione; (vii) l’accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori relativo alla costruzione del nuovo asilo nido di Via San Magno, stipulato tra il Comune di Corato e il Ministero dell’istruzione e del merito; (viii) la deliberazione della Giunta comunale (rectius: determinazione del Responsabile del Settore III) n. 1608 del 27 dicembre 2024, di affidamento della “progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica, direzione dei lavori e coordinamento della progettazione in fase di esecuzione dell’intervento per la – Realizzazione di un nuovo Asilo nido in area ubicata in via Lago di Viti” in favore di Di Girolamo Engineering s.r.l.; (ix) la deliberazione della Giunta comunale (rectius: determinazione del Responsabile del Settore III) n. 181 del 5 febbraio 2025, di affidamento della verifica della “progettazione esecutiva strutturale ed impiantistica, direzione dei lavori e coordinamento della progettazione in fase di esecuzione dell’intervento per la – Realizzazione di un nuovo Asilo nido in area ubicata in via Lago di Viti” in favore di L.L. Engineering (Lux Lucis Engineering) s.r.l.s.; (x) la nota n. 9867 del 24 febbraio 2025 di consegna all’ente comunale del progetto esecutivo, citata nel deliberato comunale n. 57 del 2025; (xi) la nota n. 11259 del 3 marzo 2025, recante l’esito della verifica del progetto esecutivo, richiamata in tale deliberato; (xii) il verbale del Responsabile unico del procedimento n. 11259 del 12 marzo 2025, attinente alla validazione del progetto esecutivo, citata nel predetto deliberato; in subordine, per il risarcimento dei danni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Sez. I, n. 408 del 27 marzo 2026, nonché gli atti di localizzazione, progettazione, aggiudicazione e realizzazione del nuovo asilo nido comunale finanziato dal PNRR
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e progettisti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari di un fondo edificabile confinante con l’area comunale destinata alla costruzione di un nuovo asilo nido hanno impugnato gli atti amministrativi e progettuali relativi all’intervento, deducendo che l’edificio fosse collocato a 7,99 metri dal confine e che ciò violasse l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, il quale prescrive la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Secondo gli appellanti, il progetto avrebbe erroneamente qualificato il loro terreno edificabile in zona B2 come area di sgambettamento cani, con conseguente mancata considerazione della sua capacità edificatoria. Essi sostenevano inoltre che la costruzione dell’asilo avrebbe impedito loro di edificare sul confine e di sfruttare integralmente l’indice edificatorio, come sarebbe stato confermato dal preavviso di rigetto del permesso di costruire presentato nelle more del giudizio. In appello hanno contestato la sentenza del TAR, che aveva ritenuto applicabile il principio di prevenzione e sufficiente la distanza di almeno 5 metri dal confine prevista dalle NTA per la zona B2. Sono state altresì riproposte le questioni processuali assorbite in primo grado e l’istanza di verificazione o consulenza tecnica. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, tardività del ricorso originario, inammissibilità dell’appello, difetto di legittimazione e interesse a ricorrere, difetto di giurisdizione e difetto di legittimazione passiva della società progettista.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha deciso l’appello con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a. Ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che fossero impugnati plurimi provvedimenti amministrativi concernenti la localizzazione dell’opera pubblica e l’approvazione della progettazione esecutiva, in relazione ai quali era dedotta la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968. Ha respinto anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società incaricata della progettazione esecutiva, poiché la società era stata evocata in giudizio in quanto autrice, in collaborazione con il Comune, della progettazione impugnata e aveva interesse a difenderne la correttezza. Il Collegio ha prescisso dalle ulteriori eccezioni processuali, ritenendo l’appello infondato nel merito. Ha chiarito che l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 non impone una distanza minima dal confine in ogni caso, ma opera quando siano presenti due pareti antistanti, almeno una delle quali finestrata, imponendo tra esse la distanza minima di 10 metri. In applicazione del principio di prevenzione, quando il primo edificante realizza una parete finestrata ad almeno 5 metri dal confine, il vicino che costruisce successivamente deve rispettare la distanza complessiva di 10 metri, senza poter pretendere che il primo edificante arretri ulteriormente la propria costruzione. Poiché le NTA della zona B2 consentono di costruire sul confine oppure a una distanza non inferiore a 5 metri e l’asilo è collocato a 7,99 metri dal confine, il Comune ha rispettato le prescrizioni applicabili. La qualificazione del fondo confinante come area di sgambettamento cani è stata ritenuta irrilevante, poiché la distanza dal confine è stata comunque determinata in conformità alla disciplina della zona B2. Il preavviso di rigetto del permesso di costruire non dimostra alcun errore progettuale: l’eventuale limitazione della capacità edificatoria deriva dalla conformazione e dall’estensione del fondo privato e dalla necessità di rispettare cumulativamente gli indici e le distanze previsti dalle NTA, configurando un pregiudizio di mero fatto. È stata quindi confermata integralmente la sentenza del TAR, con rigetto sia della domanda di annullamento sia di quella risarcitoria, non sussistendo illegittimità degli atti né danno ingiusto. Gli appellanti sono stati condannati, in solido, al pagamento di euro 3.000 oltre accessori in favore di ciascuna delle quattro parti costituite vittoriose; le spese sono state compensate nei confronti delle amministrazioni statali costituite con atto di mera forma.
Norme richiamate
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
per i nuovi edifici ricadenti in zone diverse dalla A, “è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti”
La disposizione non prescrive una distanza minima dal confine in ogni caso, ma si applica quando sussistono due pareti antistanti, almeno una delle quali finestrata, imponendo tra esse una distanza minima di 10 metri.
NTA del PRG del Comune di Corato per la zona B2
“Distacchi dai confini: sul confine oppure Hmax/2 e non meno di 5,00 m. ove Hmax è l’altezza dell’edificio più alto”
La disciplina urbanistica consente al primo edificante di scegliere tra la costruzione sul confine e la costruzione a una distanza non inferiore a 5 metri; se il fabbricato è posto ad almeno 5 metri dal confine, la distanza è compatibile con il principio di prevenzione e con la distanza minima tra pareti finestrate.
Richiamato quale base processuale per la definizione dell’appello in forma semplificata.
Ha consentito la decisione dell’appello all’esito della fase cautelare, sentite le parti e verificata la sussistenza dei relativi presupposti.
Richiamato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione citata dal Collegio in relazione all’interpello del vicino, ove ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- L’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 prescrive la distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, ma non stabilisce, di per sé, una distanza minima dal confine applicabile in ogni ipotesi.
- In presenza di una disciplina urbanistica che consente al primo edificante di costruire sul confine oppure a una distanza non inferiore a 5 metri, il primo edificante che scelga di collocare una parete finestrata ad almeno 5 metri dal confine non è tenuto ad arretrare ulteriormente la costruzione per consentire al vicino di edificare successivamente sul confine.
- Il principio di prevenzione comporta che, quando il primo edificio con parete finestrata è posto ad almeno 5 metri dal confine, il proprietario confinante che costruisce successivamente deve organizzare la propria edificazione nel rispetto della distanza complessiva di 10 metri tra le pareti, senza poter pretendere dal primo edificante una distanza di 10 metri dal confine.
- L’eventuale qualificazione non corretta del fondo confinante negli elaborati progettuali non determina l’illegittimità del progetto quando l’amministrazione abbia comunque applicato la disciplina urbanistica effettivamente vigente per l’area e abbia rispettato la distanza minima dal confine prevista da tale disciplina.
- La limitazione della capacità edificatoria di un fondo, derivante dalla sua estensione e conformazione e dalla necessità di rispettare cumulativamente gli indici, le distanze e gli altri parametri urbanistici, costituisce un pregiudizio di mero fatto e non dimostra, da sola, l’illegittimità dell’intervento edilizio confinante né fonda il risarcimento del danno.
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