Cassazione Civile, Ordinanza n. 03935/2025 del 16/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso un decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, deducendo tra l'altro che, al momento del provvedimento espulsivo, non gli era ancora stata formalmente notificata la decisione della Commissione territoriale sulla domanda di protezione internazionale. Il Giudice di pace aveva respinto l'opposizione ritenendo non provata la richiesta e la pendenza della domanda di asilo. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con un unico motivo, error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito aveva omesso di esaminare la specifica eccezione e la documentazione prodotta, limitandosi a una motivazione meramente apparente e generica. Ha inoltre dedotto che la comunicazione formale del rigetto della domanda di protezione internazionale era stata ricevuta solo il 7 marzo 2023, con conseguente inespellibilità alla data del 10 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 25/2008, anche alla luce della giurisprudenza che vieta l'espulsione del richiedente asilo prima della scadenza del termine per impugnare il diniego.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione dell'ordinanza impugnata era apparente perché priva di specifici riferimenti al caso concreto, basata su affermazioni generiche e in parte contraddittorie, e soprattutto perché non aveva esaminato il fatto decisivo della formale comunicazione del rigetto della domanda di protezione internazionale ricevuta dal ricorrente il 7 marzo 2023. Richiamato il principio secondo cui il mancato esame di un documento è censurabile in cassazione quando quel documento sia decisivo al punto da privare di fondamento la ratio decidendi, la Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato al Giudice di pace di Napoli, in persona di altro magistrato, per nuovo esame e anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio dedotto riguarda l'error in procedendo per nullità della sentenza o del procedimento, censurando anche la motivazione apparente.
È richiamato come parametro di violazione per omessa pronuncia o mancato esame della specifica eccezione dedotta.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione deve essere esistente e intelligibile; una motivazione solo apparente integra vizio di nullità.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, consentendo il controllo sull'esattezza e logicità del ragionamento decisorio.
art. 7, comma 1, d.lgs. 25/2008
È richiamato per sostenere l'inespellibilità del richiedente protezione internazionale fino alla conoscenza formale del provvedimento e alla scadenza del termine di impugnazione.
art. 32, comma 4, d.lgs. 25/2008
È richiamato per affermare che l'obbligo di lasciare il territorio sorge solo dopo la scadenza del termine per impugnare il rigetto della domanda di protezione internazionale.
Massime di principio
- La motivazione è apparente quando, pur graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice né di controllarne la correttezza, perché si fonda su formule generiche o astratte e non sul caso concreto.
- Il mancato esame di un documento è motivo di cassazione solo se il documento sia decisivo, cioè idoneo a privare di fondamento la ratio decidendi e a imporre, con giudizio di certezza, una decisione diversa.
- Nel giudizio di opposizione a decreto di espulsione, il giudice deve verificare in modo puntuale se la decisione sulla protezione internazionale sia stata formalmente comunicata e se, quindi, il soggetto fosse o meno espellibile alla data del provvedimento.
- Quando la normativa in materia di protezione internazionale prevede un termine di impugnazione del rigetto, l'espulsione non può essere disposta prima della scadenza di tale termine, anche in assenza di un provvedimento cautelare di sospensione, se il diniego non è stato ancora validamente portato a conoscenza dell'interessato.
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