Cassazione Penale, Ordinanza n. 34744/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva ridotto la pena a quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 20.000 di multa, sulla base di un accordo tra le parti nel procedimento definito ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso deduceva vizio di motivazione per omessa verifica delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare eventuali cause estintive o assolutorie nonostante l'accordo sulla pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, nel giudizio definito ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può contestare in cassazione la misura della pena liberamente concordata con il pubblico ministero, se ritenuta congrua dal giudice d'appello, poiché l'accordo interviene all'esito di un accertamento pieno della responsabilità già compiuto in primo grado e non più oggetto di contestazione. Conseguentemente, ha applicato la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna di primo grado e della sentenza di appello parzialmente riformata; il ricorso non ne contesta l'applicazione nel merito.
Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di verificare d'ufficio eventuali cause di proscioglimento; la Corte non accoglie la censura, ritenendola non idonea a mettere in discussione la pena concordata nel procedimento ex art. 599-bis c.p.p.
Procedimento in appello definito con accordo tra le parti sulla pena; secondo la Corte, presuppone un previo accertamento pieno della responsabilità in primo grado e non consente all'imputato di contestare in cassazione la pena liberamente concordata e ritenuta congrua.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura, de plano e con trattazione camerale non partecipata.
Massime di principio
- Nel procedimento di appello definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può successivamente contestare in cassazione la misura della pena liberamente accettata e ritenuta congrua dal giudice d'appello.
- L'accordo sulla pena in sede di appello presuppone che la responsabilità dell'imputato sia già stata pienamente accertata in primo grado e non sia più oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
- La deduzione di un vizio motivazionale per omessa verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è idonea, di per sé, a superare l'inammissibilità del ricorso quando si impugni una decisione resa a seguito di accordo sulla pena nel rito ex art. 599-bis c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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