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Sentenza

Sentenza n. 262/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla della sentenza del Tribunale di Palmi n. 1044/2023 pubblicata il 29/09/2023 nella causa iscritta al n. 3249/2022 RG, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202500332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Palmi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta Docente per l'anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, passata in giudicato, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per l'anno scolastico 2020/2021 e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari a consentirne il godimento tramite la Carta Docente. La sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero il 15 novembre 2023 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, l'amministrazione non aveva dato esecuzione alla decisione. Il ricorrente ha pertanto chiesto l'integrale ottemperanza; il Ministero si è costituito con atto di mero stile senza comprovare l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. Poiché l'amministrazione non aveva provveduto all'esecuzione, il Tribunale ha dichiarato l'inottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza mediante la messa a disposizione dell'importo dovuto in favore del ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, su istanza del ricorrente attestante il perdurante inadempimento, dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente, riferendo poi alla Sezione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di agire per l'ottemperanza al giudicato e attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e dell'ordine di esecuzione impartito all'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale sulla quale si fondava il diritto, riconosciuto dal giudice ordinario, al beneficio della Carta Docente per l'anno scolastico 2020/2021.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto il pagamento di somme da parte delle amministrazioni pubbliche; il suo decorso ha consentito la proposizione dell'azione esecutiva in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giudiziale passato in giudicato è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio eventualmente previsto per l'adempimento e l'amministrazione non ha dato esecuzione agli obblighi derivanti dal giudicato.
  • In presenza di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'accertamento dell'ulteriore inerzia dell'amministrazione.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza può essere autorizzato a delegare le attività a un dirigente o funzionario appartenente alla propria struttura e deve riferire al giudice sugli adempimenti compiuti.
  • Le spese dell'attività commissariale conseguente all'inottemperanza sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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