Cassazione Penale, Sentenza n. 36353/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'applicazione della continuazione tra due sentenze irrevocabili: una per rapine commesse con pistola (arma comune da sparo) e l'altra per detenzione di munizionamento di arma da guerra (caricatore per fucile mitragliatore kalashnikov). Si sosteneva la sussistenza di un unico disegno criminoso sulla base della vicinanza temporale dei fatti, dell'omogeneità dell'uso di armi e della finalità del caricatore quale strumento per una serie indeterminata di delitti; si deducevano violazione dell'art. 671 c.p.p. e vizi di motivazione dell'ordinanza di rigetto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui non emergono dalle pronunce di condanna elementi idonei a dimostrare un "unico disegno criminoso" pianificato al momento del primo reato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che distingue il disegno criminoso dalla mera propensione del reo a delinquere e ha sottolineato la necessità di specifici indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, pianificazione almeno nelle linee essenziali). Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'istanza in sede di esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra più condanne e l'adeguamento dell'esecuzione; qui la norma è invocata per chiedere il cumulo/maggiorazione per continuazione.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Definisce la continuazione come risultato dell'identità del disegno criminoso: richiede che l'agente abbia previamente rappresentato e unitariamente deliberato una serie di condotte criminose.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce, anche in sede di esecuzione, la necessità di verificare indicatori concreti e la richiesta che i reati successivi fossero già programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016 (Eloumari)
Giurisprudenza che distingue il 'disegno criminoso' dalla semplice 'opzione per una vita delinquenziale': il secondo non è di per sé sufficiente per la continuazione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per motivi indicati dalla Corte; qui richiamato per dichiarare il ricorso inammissibile.
Norma che disciplina la condanna alle spese nei giudizi di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Principio secondo il quale non è possibile escludere la responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni manifestamente infondate; utilizzato quale fondamento per la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione richiede l'esistenza di un "disegno criminoso" unitario: non basta la somiglianza o la ripetizione di reati o la mera propensione a delinquere.
- Per il riconoscimento della continuazione occorrono indicatori concreti: omogeneità delle condotte e del bene tutelato, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive coincidenti, sistematicità e pianificazione delle azioni.
- Deve emergere che, al momento del primo reato, i reati successivi erano già programmati almeno nelle loro linee essenziali; la pianificazione solo successiva o estemporanea esclude la continuazione.
- La mera detenzione di armi o munizionamento simili a quelli usati in altri reati non è di per sé sufficiente a dimostrare il progetto unitario: va valutata nel complesso degli altri indici.
- In sede di esecuzione il giudice può valutare la continuazione ma le sue valutazioni di fatto sono sindacabili in Cassazione solo per vizi di diritto o di motivazione, non per una rivalutazione del merito.
- Proporre ricorsi manifestamente infondati comporta il rischio di condanna alle spese e, in casi rilevanti, al versamento di somme a titolo di ammenda in base alla giurisprudenza costituzionale.
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