Cassazione Penale, Sentenza n. 18723/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la libertà controllata e l'ha convertita nella pena detentiva di 8 mesi, per effetto di una condanna irrevocabile per un reato commesso nell'aprile 2024. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 72, comma 4, L. n. 689/1981 e mancanza di motivazione: sostiene che la nuova disciplina non poteva essere applicata retroattivamente alla libertà controllata applicata con sentenza del 2017 e che il Tribunale non ha valutato la gravità del fatto, la sua incidenza sulla prosecuzione della misura sostitutiva e i criteri di cui all'art. 58 (richiamante l'art. 133 c.p.), nonostante il fatto contestato fosse bagattellare e il comportamento post-scarcerazione fosse stato irreprensibile
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti esposti: ha confermato che l'art. 95 del D.L. n. 162/2022 stabilisce un regime transitorio che mantiene applicabili le disposizioni previgenti alle sanzioni sostitutive applicate con sentenza irrevocabile, ma ha precisato che, anche in tali casi, la revoca della libertà controllata richiede una motivazione adeguata circa l'incompatibilità della nuova condotta con la prosecuzione della misura, con esame degli elementi attinenti alla gravità del fatto, all'incidenza sulla misura e agli scopi rieducativi. Per carenza di motivazione l'ordinanza impugnata è stata annullata e il provvedimento rinviato al Tribunale di Sorveglianza per nuovo esame motivato
Norme richiamate
Disciplina la revoca delle sanzioni sostitutive; la corte richiede che la revoca sia motivata sulla incompatibilita della nuova condotta con la prosecuzione della pena sostitutiva, valutando i criteri di cui all'art. 58
Regime transitorio: le sanzioni sostitutive gia applicate o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti; giustifica la continuita della disciplina precedente per sentenze irrevocabili
Ha riformato le pene sostitutive, abolendo semidetenzione e libertà controllata e modificando l'art. 72; la corte ne evidenzia la finalità rieducativa e il carattere sistemico delle modifiche, ma sottolinea che il regime transitorio conserva la precedente disciplina per le sentenze irrevocabili
D.Lgs. n. 31/2024, art. 5, comma 1, lett. b
Ulteriore modifica normativa richiamata nel ricorso; la corte osserva che tale modifica non poteva essere applicata retroattivamente alla libertà controllata applicata con sentenza irrevocabile del 2017
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamenti formali del ricorso per motivi di violazione di legge e carenza di motivazione; il ricorso è stato ritenuto ammissibile e fondato sul profilo motivazionale
art. 58 L. n. 689 del 1981 e art. 133 cod. pen.
Criteri di valutazione della personalità del condannato e della gravità della condotta ai fini della determinazione della pena e della valutazione dell'idoneità della misura sostitutiva; la corte richiama la necessità di applicare tali criteri in sede di revoca
art. 2 cod. pen. (limite del giudicato)
Richiamato come limite alla possibilità di modificare retroattivamente la disciplina per sentenze passate in giudicato; giustifica il mantenimento della disciplina previgente per sanzioni applicate con sentenza irrevocabile
Richiamata nella disamina storica: le sanzioni sostitutive erano considerate vere pene; la riforma non elimina il disvalore ma ne rinnova la tipologia, giustificando il regime transitorio
Massime di principio
- Se la misura sostitutiva (libertà controllata) è stata applicata con sentenza irrevocabile prima della riforma, trova generalmente applicazione il regime transitorio che conserva la precedente disciplina e impedisce l'automatica applicazione di modifiche piu favorevoli
- Anche quando la disciplina previgente si conserva per sentenze irrevocabili, la revoca della libertà controllata per un reato successivo richiede una motivazione specifica e puntuale sulla incompatibilità della nuova condotta con la prosecuzione della pena sostitutiva
- La valutazione della incompatibilità deve considerare la gravità del reato successivo, il periodo trascorso senza ulteriori illeciti, il comportamento del condannato dopo la scarcerazione e i criteri di cui all'art. 58 e all'art. 133 c.p., con riferimento al fine rieducativo della pena
- La mancanza di adeguata motivazione sulla incidenza concreta del nuovo reato sulla prosecuzione della misura sostitutiva comporta l'annullamento del provvedimento e il rinvio al giudice di merito per nuovo esame
- Norme di riforma che cambiano le sanzioni sostitutive hanno finalita sostanziali (rieducativa e revisione delle alternative): tuttavia il regime transitorio puo preservare l'esecuzione delle pene sostitutive gia definite per ragioni di ragionevolezza e tutela del giudicato
- In sede processuale l'impugnazione per vizio di motivazione (art. 606 cod. proc. pen.) è uno strumento efficace per ottenere il riesame quando la revoca appare emessa con automatismi o senza ponderazione delle circostanze individuali
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