Cassazione Civile, Ordinanza n. 06496/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall'esecuzione di lavori di recupero urbano, sistemazione, manutenzione e arredo stradale nella città di Napoli, realizzati in un contesto di interventi straordinari finanziati dallo Stato in vista del vertice G7 e affidati nell'ambito dei poteri speciali conferiti al Prefetto. La società esecutrice, poi fallita, ha agito per ottenere il pagamento di euro 122.040,98 oltre interessi, a titolo di ingiustificato arricchimento, deducendo che i lavori erano stati eseguiti in assenza di un valido contratto scritto. Il Ministero dell'interno e il Prefetto hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) difetto di legittimazione passiva del Ministero, sostenendo che l'unico soggetto competente fosse il Prefetto quale organo speciale e che tale eccezione potesse essere fatta valere anche oltre la prima udienza; 2) erronea ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione di una lettera di costituzione in mora del 13 giugno 2005, asseritamente priva di chiara indicazione del debitore; 3) violazione dell'art. 2041 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà e per mancanza di utilitas in capo al Ministero, poiché l'utilità dei lavori sarebbe stata in realtà fruita da Regione Campania e Comune di Napoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nei casi disciplinati dall'art. 4 l. n. 260/1958, l'erronea evocazione in giudizio dell'organo statale legittimato non determina un difetto rilevabile d'ufficio, ma una mera irregolarità che deve essere eccepita dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con indicazione del soggetto corretto; non essendo ciò avvenuto, il rapporto processuale si è validamente instaurato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la valutazione della lettera di messa in mora integra un apprezzamento di fatto del giudice di merito e, in ogni caso, l'atto era stato ritenuto sufficientemente chiaro quanto al soggetto destinatario e alla pretesa creditoria. Ha infine respinto il terzo motivo: quanto alla sussidiarietà, la domanda di arricchimento è proponibile quando l'altra azione sia ab origine carente di titolo, come nel caso di nullità del contratto per mancanza di forma scritta; quanto all'utilitas, le opere erano state realizzate nell'interesse dell'amministrazione statale nell'ambito degli interventi straordinari finanziati dallo Stato, con conseguente risparmio di spesa e acquisizione dell'utilità derivante dalla loro esecuzione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo in tema di legittimazione e interesse ad agire, ma non accolto dalla Corte.
art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260
L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte
La norma disciplina l'erronea individuazione dell'organo statale legittimato, trasformando il vizio in mera irregolarità se l'eccezione non è tempestiva; in tal caso la costituzione del rapporto processuale si consolida.
art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Richiamato nel primo motivo quale norma sulla difesa erariale, senza diversa lettura decisiva in sentenza.
Richiamato quale base normativa degli interventi straordinari di sistemazione urbana e finanziamento statale dell'opera.
d.l. 23 maggio 1994, n. 310
Richiamato quale fonte dei poteri speciali attribuiti al Prefetto nell'ambito degli interventi straordinari.
L. 27 giugno 1994, n. 426
Indicata come legge di conversione del d.l. n. 310/1994, nel contesto del finanziamento statale degli interventi.
Richiamato nel secondo motivo sul tema della costituzione in mora, che la Corte ritiene validamente integrata dal contenuto della lettera.
Richiamato nel secondo motivo per l'effetto interruttivo della prescrizione, riconosciuto dalla Corte sulla base della messa in mora.
Richiamato nel secondo motivo in tema di termine prescrizionale ordinario, non accolto nel ricorso.
La Corte conferma l'applicabilità dell'azione di arricchimento senza causa quando vi sia un vantaggio patrimoniale dell'amministrazione derivante dall'esecuzione delle opere e manchi un valido titolo contrattuale.
La regola di sussidiarietà è soddisfatta quando l'altra azione esperibile sia carente ab origine di titolo, come nel caso di nullità del contratto per difetto di forma scritta.
Massime di principio
- Nei rapporti con l'Amministrazione dello Stato, l'erronea individuazione dell'organo da citare in giudizio, nei casi previsti dall'art. 4 L. n. 260/1958, non determina un difetto assoluto di legittimazione rilevabile d'ufficio, ma un vizio sanabile/decadibile che deve essere eccepito tempestivamente dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza.
- L'atto di costituzione in mora non richiede formule sacramentali: è sufficiente che contenga una chiara indicazione del destinatario, del diritto fatto valere e della volontà del creditore di ottenerne l'adempimento; la relativa valutazione è di merito e non è normalmente censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- L'azione generale di arricchimento senza causa è esperibile quando la diversa azione contrattuale sia sin dall'origine priva di titolo, anche per nullità del contratto, e dunque non vi sia un rimedio utile alternativo da far valere.
- Ai fini dell'art. 2041 c.c., l'utilitas può consistere anche nel risparmio di spesa o nell'acquisizione dell'opera o del servizio da parte dell'amministrazione destinataria dell'intervento, non essendo necessario che il vantaggio sia monetario diretto o che si traduca in un'immediata prestazione di denaro.
- Quando un'opera è realizzata nell'ambito di un intervento straordinario pubblico finanziato dallo Stato e destinato a un'amministrazione, l'arricchimento dell'ente pubblico può essere ravvisato sia nel beneficio patrimoniale sia nel costo evitato per la sua esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06432/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06435/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06437/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06439/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06442/2024 del 12/03/2024
- ordinanza_civile · 12 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06446/2024 del 12/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →