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Sentenza

Sentenza del 20/07/2016 n. 14878 - Corte di Cassazione

CONDONO FISCALE - Provvedimento esplicito di diniego - Necessità - Esclusione - Emissione di cartella di pagamento - Valore - Rigetto implicito dell'ammissione al condono - Lesione del diritto di difesa del contribuente - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della cartella di pagamento relativa a IRPEG, ILOR e IVA per l'anno 1997, emessa dopo la presentazione da parte della società di un'istanza di accertamento con adesione e di una domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto illegittima la cartella perché l'Ufficio non aveva adottato un provvedimento espresso di diniego del condono. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto invece che l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella costituissero un diniego implicito e che, comunque, la definizione agevolata fosse inapplicabile perché gli avvisi di accertamento erano divenuti definitivi prima del 1° gennaio 2003.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha stabilito che, salvo i casi in cui la legge richieda espressamente un provvedimento di diniego, l'Ufficio può limitarsi a iscrivere a ruolo il tributo e notificare la cartella, che vale come diniego implicito dell'ammissione al condono. Tale modalità non compromette il diritto di difesa, perché il contribuente può contestare nella causa contro la cartella sia la validità del diniego sia il proprio diritto al beneficio. Inoltre, gli avvisi notificati il 12 giugno 2002 erano divenuti definitivi il 27 dicembre 2002, prima dell'entrata in vigore dell'art. 15 della legge n. 289 del 2002; pertanto non potevano essere oggetto della definizione agevolata. La sentenza regionale è stata cassata senza rinvio e la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società, condannandola anche alle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15

    Definizione agevolata degli avvisi di accertamento

    La definizione agevolata era applicabile soltanto agli avvisi per i quali, alla data del 1° gennaio 2003, fosse ancora pendente il termine per proporre impugnazione. Gli avvisi notificati il 12 giugno 2002 erano invece divenuti definitivi il 27 dicembre 2002.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16

    Definizione delle liti pendenti

    Costituisce un'eccezione alla regola generale, poiché nei casi disciplinati da tale norma può essere richiesto un provvedimento espresso di diniego.

  • Legge n. 218 del 1997, art. 6, comma 3

    Sospensione di novanta giorni del termine per impugnare a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione

    La sospensione è stata computata ai fini della verifica della definitività degli accertamenti, ma anche considerando tale periodo il termine per impugnare è scaduto prima del 1° gennaio 2003.

  • Art. 111 della Costituzione

    Principi di economia processuale e ragionevole durata del processo

    Ha consentito alla Corte di cassazione, una volta accertata l'omessa pronuncia su una questione di diritto non bisognosa di ulteriori accertamenti, di decidere direttamente la causa nel merito senza rinvio.

  • Art. 384 c.p.c.

    Poteri decisori della Corte di cassazione

    La Corte può cassare la sentenza e decidere direttamente la controversia quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Nel condono fiscale, l'Amministrazione non deve necessariamente emanare un diniego espresso: salvo una specifica previsione normativa, la cartella di pagamento può rappresentare un diniego implicito dell'istanza.
  • Il contribuente non perde il diritto di difendersi per il solo fatto di non aver ricevuto un provvedimento espresso: può contestare nella causa contro la cartella sia la legittimità della riscossione sia la spettanza del condono.
  • Per verificare l'accesso a una definizione agevolata occorre controllare lo stato dell'atto impositivo alla data prevista dalla legge: se l'avviso era già definitivo, il condono può risultare inapplicabile.
  • La presentazione di un'istanza di accertamento con adesione proroga o sospende i termini secondo la disciplina applicabile, ma non mantiene indefinitamente aperta la possibilità di impugnare l'accertamento.
  • Quando la questione omessa dal giudice è esclusivamente giuridica e non richiede nuove prove, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito e rigettare la domanda del contribuente.

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