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Sentenza

Sentenza del 20/07/2016 n. 184 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - legge della Regione Toscana 7 gennaio 2015, n. 1 - Disposizioni concernente gli strumenti di programmazione finanziaria - legittimità della tempistica procedurale in relazione a quella Statale - esclusione - illegittimità costituzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato varie disposizioni della legge regionale Toscana 7 gennaio 2015, n. 1, ritenendole contrastanti con gli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, nonché con il D.Lgs. n. 118/2011 e la L. n. 243/2012. Le censure riguardavano l'armonizzazione dei bilanci pubblici, il coordinamento della finanza pubblica, la copertura delle spese, l'utilizzo dei fondi speciali, la tempistica di presentazione delle proposte di bilancio, l'esercizio provvisorio, la gestione di risorse vincolate e la disciplina delle aperture di credito.

La decisione

La Corte costituzionale ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato illegittimo l'art. 18, comma 1, nella parte in cui fissava il termine del 31 ottobre senza prevedere, comunque, il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato. La sincronia tra programmazione statale e regionale è necessaria per consentire allo Stato di conoscere tutti i fattori incidenti sugli equilibri complessivi della finanza pubblica e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei. È stato inoltre dichiarato integralmente illegittimo l'art. 23, perché consentiva di derogare al vincolo di destinazione delle risorse statali e comunitarie, anche mediante stanziamenti regionali eccedenti e successive compensazioni. Sono invece state dichiarate non fondate le questioni relative agli artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma 1, lettera g): la Regione conserva margini di autonomia nella disciplina contabile, purché rispetti gli standard statali, gli equilibri di bilancio e i vincoli finanziari. In particolare, il limite statutario toscano di tre mesi per l'esercizio provvisorio è stato ritenuto più rigoroso del limite statale di quattro mesi.

Norme richiamate

  • Art. 81 della Costituzione

    La forza espansiva dell'art. 81 Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile.

    Impone l'equilibrio di bilancio e la copertura finanziaria effettiva delle spese; opera anche contro meccanismi contabili che possano eludere vincoli finanziari sostanziali.

  • Art. 97 della Costituzione

    È collegato ai principi di buon andamento, programmazione e sana gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche.

  • Art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione

    Attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. Le Regioni possono disciplinare aspetti organizzativi e procedurali propri, ma non derogare alle regole statali uniformi poste a tutela della finanza pubblica.

  • D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

    Costituisce la disciplina statale interposta in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali. Le sue regole possono incidere anche su programmazione, coordinamento della finanza pubblica ed equilibri di bilancio.

  • Allegato 4/1, paragrafo 9.2, del D.Lgs. n. 118/2011

    Entro il 31 ottobre di ogni anno, e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato.

    La presentazione degli strumenti regionali di bilancio deve rispettare sia il termine ordinario del 31 ottobre sia, in ogni caso, il termine mobile di trenta giorni dalla presentazione del bilancio statale, per garantire la sincronizzazione delle procedure.

  • Art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011

    Stabilisce che l'esercizio provvisorio non può essere autorizzato per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi. Una disciplina regionale più restrittiva è compatibile con tale limite.

  • Art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011

    I fondi speciali possono essere utilizzati soltanto per incrementare le autorizzazioni di spesa di programmi esistenti o nuovi programmi dopo l'entrata in vigore della legge che autorizza la spesa; non possono costituire oggetto diretto di impegni di spesa.

  • Allegato 4/2, paragrafo 9.2, del D.Lgs. n. 118/2011

    La natura vincolata dei trasferimenti UE si estende alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale.

    Le risorse statali o europee assegnate per una specifica finalità, comprese quelle di cofinanziamento nazionale, restano integralmente vincolate a quella finalità e non possono essere compensate o riallocate tramite meccanismi regionali.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 243

    Rileva quale disciplina attuativa del principio dell'equilibrio di bilancio previsto dall'art. 81 della Costituzione e contribuisce all'esigenza di uniformità e comparabilità dei sistemi contabili pubblici.

  • Art. 9 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367

    Costituisce l'archetipo normativo statale dell'istituto dell'apertura di credito o accreditamento, rendendo legittima una disciplina regionale applicativa che non contrasti con i vincoli statali.

Massime di principio

  • In materia di contabilità pubblica regionale, l'autonomia legislativa dell'ente non è esclusa, ma incontra il limite esterno delle regole statali di armonizzazione, coordinamento della finanza pubblica ed equilibrio di bilancio.
  • Quando la normativa statale prevede un termine ordinario e un termine mobile collegato alla presentazione del bilancio dello Stato, la disciplina regionale deve rispettarli entrambi: il termine mobile opera comunque come limite massimo.
  • La sincronizzazione tra i cicli di bilancio statale e regionale può essere una regola sostanziale di coordinamento della finanza pubblica, non una semplice formalità procedurale.
  • Le risorse pubbliche con vincolo di destinazione, soprattutto quelle europee e statali, devono essere utilizzate esclusivamente per lo scopo previsto; non sono ammesse anticipazioni, compensazioni o riallocazioni che eludano tale vincolo.
  • Una disciplina regionale più rigorosa rispetto allo standard statale, come un termine più breve per l'esercizio provvisorio, è generalmente compatibile con la Costituzione se rafforza la tutela degli equilibri finanziari.
  • La mera riproduzione o specificazione regionale di norme statali non è illegittima di per sé, purché non generi contraddizioni, incertezze applicative o deroghe sostanziali alla disciplina uniforme.
  • Per valutare la legittimità di una norma contabile regionale occorre esaminarne gli effetti concreti: anche una formulazione formalmente procedurale può essere incostituzionale se incide sugli equilibri complessivi o aggira vincoli finanziari.

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