Sentenza del 20/07/2016 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Intervento in giudizio del liquidatore società - Necessità costituzione in giudizio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha affermato che la messa in liquidazione non estingue la società e non fa venir meno la sua rappresentanza processuale. Tuttavia, l'intervento del liquidatore e l'indicazione di un nuovo domiciliatario devono essere effettuati mediante uno specifico atto di costituzione in giudizio. Una notizia ricavabile da un diverso atto processuale non è sufficiente, neppure ai fini della valida notificazione della sentenza.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Si discuteva se la semplice messa in liquidazione della società producesse l'estinzione della società o modificasse automaticamente la sua rappresentanza processuale, nonché se l'intervento del liquidatore e l'indicazione di un nuovo domiciliatario potessero risultare da un atto processuale diverso dalla costituzione formale in giudizio.
Massime di principio
- La messa in liquidazione di una società non equivale alla sua estinzione: la società continua a essere parte del processo e conserva la propria capacità processuale nei limiti previsti dalla legge.
- Il liquidatore che intenda intervenire o subentrare formalmente nel processo deve costituirsi con un atto processuale specifico; non basta che la sua qualità emerga incidentalmente da altri atti.
- L'indicazione di un nuovo domicilio processuale produce effetti solo se formalizzata secondo le modalità previste dalle regole processuali applicabili.
- Per notificare validamente una sentenza occorre fare riferimento al domicilio processuale formalmente risultante dagli atti, senza presumere modifiche sulla base di informazioni contenute in atti diversi dalla costituzione in giudizio.
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