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Sentenza

Sentenza del 20/07/2016 n. 188 - Corte Costituzionale

Finanza pubblica - contabilità nazionale e degli enti pubblici - stabilizzazione del meccanismo dell'accantonamento sulle quote spettanti alla Regione Friuli-Venezia Giulia a titolo di compartecipazione ai tributi erariali - carenza di accordo tra Stato e Regione - correttezza della procedura - esclusione - illegittimità costituzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione ha impugnato, tra le altre, alcune disposizioni della legge n. 147/2013 che mantenevano e stabilizzavano l'accantonamento di quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali, destinato a compensare il maggior gettito IMU attribuito allo Stato. Secondo la ricorrente, il meccanismo incideva sull'autonomia finanziaria regionale e sulla finanza dei Comuni friulani, era stato determinato unilateralmente dallo Stato sulla base di stime non adeguatamente verificabili, non garantiva la neutralità finanziaria della riforma tributaria e non era stato preceduto dall'accordo richiesto tra Stato e Regione. La Regione ha inoltre contestato l'assenza di una procedura negoziata e di dati analitici idonei a consentire conguagli e verifiche.

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 711, 712 e 729 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, limitatamente alla loro applicazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia. La Corte ha ritenuto che l'accantonamento, inizialmente ammissibile come misura provvisoria, fosse stato reso stabile senza accordo, senza adeguato contraddittorio, senza garanzia di neutralità finanziaria e senza trasparenza dei dati. L'accantonamento cessa dalla pubblicazione della sentenza; per gli esercizi precedenti, le somme trattenute in eccedenza devono essere ricalcolate e restituite alla Regione mediante regolazioni fondate sui dati effettivi. Le questioni relative ai commi 723, 725 e 727 sono state dichiarate non fondate, poiché riguardano meri obblighi di comunicazione e procedure di regolazione degli errori. La questione relativa al comma 715 è stata dichiarata inammissibile per carenza di motivazione.

Norme richiamate

  • Art. 119 Costituzione

    Tutela l'autonomia finanziaria degli enti territoriali; la sua violazione può derivare da meccanismi statali che sottraggano risorse o rendano imprevedibile la programmazione finanziaria regionale.

  • Art. 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    Riconosce alla Regione le compartecipazioni ai tributi erariali; tali spettanze non possono essere stabilmente ridotte unilateralmente al di fuori delle procedure previste.

  • Art. 51, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

    "Il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato"

    Le entrate attribuite agli enti locali del territorio spettano alla Regione, nel rispetto della neutralità finanziaria tra i diversi livelli di governo.

  • Art. 63, quarto comma, dello Statuto speciale

    Prevede una procedura negoziata per la modifica delle norme statutarie in materia finanziaria; il metodo dell'accordo è necessario quando si rideterminano le relazioni finanziarie tra Stato e Regione.

  • Art. 27 della legge n. 42/2009

    "secondo il principio di leale collaborazione"

    Impone un percorso pattizio tra Stato e autonomie speciali per definire il riparto fiscale, la perequazione, la solidarietà e i criteri di partecipazione alla finanza pubblica.

  • Art. 1, commi 157 e 159, della legge n. 220/2010

    "al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei predetti decreti nei confronti dei vari livelli di governo"

    Quando nuovi tributi sostituiscono tributi preesistenti, il riassetto deve mantenere la neutralità finanziaria tra Stato, Regione e Comuni e deve essere definito tramite le procedure pattizie.

  • Art. 13, comma 17, del decreto-legge n. 201/2011

    L'accantonamento sulle compartecipazioni regionali poteva operare come misura transitoria, in attesa delle norme di attuazione e della definizione concordata del nuovo riparto fiscale.

  • Art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge n. 147/2013

    Sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, nella parte applicabile al Friuli-Venezia Giulia, perché hanno stabilizzato o modificato un accantonamento senza accordo, senza neutralità finanziaria verificata e senza adeguata trasparenza informativa.

  • Art. 1, commi 723, 725 e 727, della legge n. 147/2013

    Sono stati ritenuti legittimi: disciplinano comunicazioni e regolazioni contabili degli errori nei versamenti, senza modificare autonomamente il riparto sostanziale del gettito.

Massime di principio

  • Per le Regioni a statuto speciale, una modifica sostanziale delle compartecipazioni o del riparto della fiscalità territoriale richiede, di regola, un procedimento pattizio e non può essere resa definitiva unilateralmente dallo Stato.
  • Un accantonamento su entrate spettanti all'autonomia speciale può essere giustificato solo come misura provvisoria, collegata a una successiva definizione concordata e a un conguaglio basato sui dati effettivi.
  • La neutralità finanziaria deve essere verificata considerando gli effetti complessivi della riforma su Stato, Regione e Comuni, non soltanto il bilancio statale o quello regionale isolatamente.
  • Le stime fiscali possono essere utilizzate nella fase transitoria, ma devono essere verificabili, trasparenti e successivamente confrontate con il gettito effettivo; eventuali eccedenze devono essere restituite o compensate.
  • La mancata disponibilità di dati analitici e confrontabili può costituire una lesione dell'autonomia finanziaria e del principio di leale collaborazione, perché impedisce all'ente territoriale di programmare correttamente entrate e spese.
  • Lo Stato può intervenire unilateralmente per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, ma deve rispettare proporzionalità, ragionevolezza, temporaneità della misura e, quando incide sulle relazioni finanziarie statutarie, il metodo dell'accordo.
  • Gli obblighi meramente procedurali o di comunicazione, che non alterano il riparto delle risorse, non sono di per sé incostituzionali; la loro legittimità va distinta da quella del meccanismo finanziario cui eventualmente rinviano.

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