Sentenza del 20/07/2016 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della C.T.P. che aveva annullato gli avvisi di liquidazione emessi a seguito dell'applicazione della tassazione ordinaria all'atto di compravendita del 17 marzo 2008. Secondo l'Ufficio, non ricorrevano i presupposti per l'agevolazione consistente nell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, poiché il Comune aveva soltanto individuato le zone di recupero con la Delibera n. 113 del 1996, senza approvare uno specifico piano di recupero edilizio. L'Agenzia sosteneva quindi la necessità sia del requisito soggettivo, cioè l'acquirente quale soggetto attuatore del recupero, sia del requisito oggettivo, cioè l'inserimento dell'immobile in un piano di recupero formalmente approvato. Gli appellati hanno contestato la pretesa, affermando che l'immobile era incluso nella perimetrazione comunale, che il procedimento di recupero era in corso e che la società acquirente possedeva la qualifica di soggetto attuatore. Hanno inoltre sollevato una questione relativa alla corretta individuazione dei destinatari degli avvisi, in quanto alcuni erano stati notificati personalmente ai coeredi anziché nella qualità di coeredi.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la sentenza di primo grado favorevole ai contribuenti. Il Collegio ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti richiesti per l'agevolazione: il requisito soggettivo, dato dalla qualifica della società acquirente quale soggetto attuatore del recupero, e il requisito oggettivo, collegato all'inclusione dell'immobile nella zona di recupero individuata e perimetrata dal Comune. È stata valorizzata anche la circostanza, non adeguatamente contestata dall'Ufficio, che il processo di recupero fosse in pieno svolgimento. La questione relativa alla notifica agli eredi è stata assorbita. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 5 della legge n. 268/1982
Applicazione in misura fissa delle imposte di registro, catastali e ipotecarie agli atti di trasferimento di immobili interessati da interventi di recupero
La norma è stata interpretata nel senso che l'agevolazione richiede la presenza del requisito soggettivo dell'acquirente quale soggetto attuatore e del requisito oggettivo relativo alla localizzazione dell'immobile in una zona o piano di recupero. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto sufficienti l'individuazione e la perimetrazione comunale della zona, unitamente all'effettivo svolgimento del processo di recupero.
Legge n. 457/1978, articoli 27 e seguenti
Piani di recupero delle zone degradate
Le disposizioni individuano il quadro urbanistico dei piani di recupero. L'Agenzia le ha invocate per sostenere che fosse indispensabile un piano formalmente approvato; la Commissione, invece, ha ritenuto rilevante la concreta situazione di recupero risultante dalla perimetrazione comunale e dall'avanzamento dell'intervento.
Art. 498 e seguenti del codice civile
Richiamati dagli appellati per sostenere che, qualora la maggiore imposta fosse stata dovuta, essa avrebbe dovuto essere posta a carico dell'eredità nell'ambito della liquidazione concorsuale.
Art. 732 del codice civile
Richiamato in relazione alla qualità di coerede del successore per rappresentazione e alla conseguente contestazione della legittimazione passiva e della notificazione diretta degli avvisi.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 181/E del 24 luglio 2007
Richiamata dall'Amministrazione per sostenere che l'agevolazione fosse subordinata alla localizzazione dell'immobile in un piano di recupero e alla successiva effettiva realizzazione del progetto.
Corte di Cassazione, sentenza n. 14.478 del 29 settembre 2003
Richiamata dall'Ufficio a sostegno della necessità che l'immobile sia inserito in un piano di recupero e che il progetto venga effettivamente realizzato.
Corte di Cassazione, sentenza n. 11.786 del 12 maggio 2008
Richiamata per sostenere che l'agevolazione può essere revocata quando venga accertata l'assenza dei presupposti richiesti.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8480 dell'8 aprile 2009
Richiamata per affermare che la verifica successiva dei requisiti può comportare il recupero della differenza d'imposta come imposta complementare.
Massime di principio
- Per beneficiare di un regime fiscale agevolato collegato a interventi di recupero edilizio occorre verificare sia la qualifica soggettiva dell'acquirente o attuatore sia la concreta riferibilità dell'immobile a una zona o procedimento di recupero.
- La sola denominazione dell'area come zona di recupero può non essere sufficiente in astratto; tuttavia, la perimetrazione comunale, l'avvio effettivo del procedimento e lo stato di avanzamento dell'intervento possono essere valutati unitariamente per dimostrare il requisito oggettivo.
- L'Amministrazione finanziaria deve contestare in modo puntuale le circostanze e la documentazione prodotte dal contribuente; argomentazioni non specificamente contrastate possono essere valorizzate dal giudice.
- Il possesso dei requisiti agevolativi può essere verificato anche dopo la registrazione dell'atto e l'eventuale insussistenza può comportare il recupero della differenza d'imposta.
- In presenza di eredi o successori, è necessario verificare correttamente la qualità nella quale gli avvisi devono essere notificati, poiché una notifica indirizzata personalmente anziché nella qualità ereditaria può generare eccezioni di legittimazione o validità dell'atto.
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