Sentenza del 20/07/2016 n. 1354 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rimborsi - Credito Iva non utilizzato - Termine per richiesta rimborso in caso di cessazione dell'attività - Art. 30, comma 1, DPR 633/72.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine entro il quale, in caso di cessazione dell'attività, può essere richiesto il rimborso di un credito IVA mai utilizzato. Il ricorrente sosteneva che la richiesta fosse soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c., decorrente da tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale. Il diritto al rimborso si consolida, inoltre, una volta decorsi due anni dal termine per la dichiarazione senza che l'Amministrazione finanziaria abbia notificato un avviso di rettifica o di accertamento.
La decisione
La giurisprudenza riconosce che il credito IVA non utilizzato può essere chiesto a rimborso dopo la cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 633/1972. La richiesta deve essere presentata entro il termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., calcolato secondo la decorrenza indicata. In assenza di contestazioni dell'Amministrazione entro il termine previsto, il diritto del contribuente al rimborso si consolida.
Norme richiamate
Art. 30, comma 1, DPR 633/1972
In caso di cessazione dell'attività, il credito IVA non utilizzato può essere richiesto a rimborso dal contribuente.
Art. 2946 c.c.
Il diritto al rimborso è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.
Massime di principio
- La cessazione dell'attività non fa perdere automaticamente il credito IVA maturato e non utilizzato: il contribuente può chiederne il rimborso.
- La domanda di rimborso deve essere presentata entro dieci anni, salvo specifiche disposizioni applicabili al caso concreto.
- Il computo del termine decorre, secondo l'orientamento richiamato, da tre mesi dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale.
- Se l'Amministrazione finanziaria non notifica un avviso di rettifica o di accertamento entro due anni dal termine per la dichiarazione annuale, il diritto al rimborso può consolidarsi.
- È opportuno verificare sempre le date di cessazione dell'attività, di scadenza della dichiarazione, di eventuali notifiche e della richiesta di rimborso, perché il rispetto dei termini è determinante.
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