Cassazione Civile, Ordinanza n. 25049/2021 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (promissario acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1993 per un immobile da costruire. Il promissario acquirente conveniva la società promittente venditrice chiedendo l'accertamento degli inadempimenti, l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. con riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accoglieva la domanda ex art. 2932 c.c., condizionando il trasferimento al versamento di una somma. Dopo la sentenza di primo grado interveniva il fallimento della società venditrice; i curatori comunicavano lo scioglimento del preliminare ai sensi dell'art. 72 legge fallimentare. In appello il promissario acquirente chiedeva di eliminare il capo che subordinava il trasferimento al pagamento e di ottenere il risarcimento, mentre il fallimento proponeva appello incidentale sostenendo che, per effetto dello scioglimento ex art. 72 l.fall., la pronuncia ex art. 2932 c.c. non potesse più essere emessa né mantenuta. La Corte d'appello accoglieva l'incidentale e riteneva assorbito l'appello principale. In cassazione il promissario acquirente denunciava, in sintesi, violazione delle norme processuali sulle preclusioni, degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., degli artt. 1334, 1335, 2727, 2697 c.c. e dell'art. 72 l.fall., nonché violazione degli artt. 2932, 2652, 2653, 2915 c.c. e 42, 43, 51, 72 l.fall., oltre a questione di costituzionalità. Il nucleo decisivo del ricorso era il quarto motivo: si sosteneva che, avendo la domanda ex art. 2932 c.c. trascritta preceduto il fallimento, la successiva dichiarazione di scioglimento del curatore non potesse pregiudicare l'opponibilità della domanda e l'accoglimento della sentenza di trasferimento, secondo i principi delle Sezioni Unite sulla funzione prenotativa della trascrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato nei limiti indicati, e ha dichiarato assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale nonché il ricorso incidentale sulla compensazione delle spese. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, se la domanda ex art. 2932 c.c. è stata trascritta prima del fallimento, il curatore non può far valere efficacemente lo scioglimento del preliminare contro il promissario acquirente qualora la domanda venga accolta. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
La sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso resta il risultato del giudizio; se la domanda è stata trascritta prima del fallimento, l'esito favorevole al promissario acquirente retroagisce alla domanda e prevale sullo scioglimento del curatore.
art. 72 legge fall.
Il curatore può sciogliersi dai contratti non ancora eseguiti, ma tale potere non incide sull'esito della domanda ex art. 2932 c.c. trascritta prima del fallimento se questa viene accolta.
La trascrizione della domanda giudiziale ha effetto prenotativo e determina l'opponibilità della successiva sentenza di accoglimento alla massa dei creditori.
Richiamato a sostegno della prevalenza degli effetti prenotativi della trascrizione e dell'inopponibilità degli atti successivi incompatibili.
Richiamato nel motivo, ma non è oggetto di una specifica autonoma regula decidendi nel passaggio decisorio.
Richiamato nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria nel corpo della motivazione.
Richiamato nel motivo, senza autonoma elaborazione decisoria nel corpo della motivazione.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, senza decisione di merito autonoma perché il motivo è assorbito.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la relativa censura è assorbita.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la relativa censura è assorbita.
Richiamato nel primo motivo di ricorso, ma la relativa censura è assorbita.
Richiamato nei motivi di ricorso per vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma non esaminato per effetto dell'accoglimento del quarto motivo.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza autonoma decisione per assorbimento.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza autonoma decisione per assorbimento.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza autonoma decisione per assorbimento.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza autonoma decisione per assorbimento.
Richiamato nei motivi di ricorso, senza autonoma decisione per assorbimento.
Richiamato nei motivi di ricorso e nel ragionamento sulla prova dei fatti rilevanti, ma non oggetto di autonoma statuizione.
Richiamato nel quarto motivo, in coordinamento con le norme sulla trascrizione e sull'opponibilità.
art. 111 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata nel quinto motivo, non esaminata nel merito per assorbimento.
art. 3 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata nel quinto motivo, non esaminata nel merito per assorbimento.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso, senza autonoma decisione perché i motivi diversi dal quarto sono stati assorbiti.
Massime di principio
- Quando il promissario acquirente ha trascritto prima del fallimento la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., la successiva dichiarazione del curatore di scioglimento dal preliminare non è di per sé idonea a paralizzare l'azione o a impedire la pronuncia di trasferimento se la domanda viene accolta.
- La trascrizione della domanda giudiziale svolge funzione prenotativa: l'effetto traslativo della sentenza ex art. 2932 c.c. retroagisce alla data della domanda e prevale sugli atti o sugli eventi successivi incompatibili, nei limiti previsti dalla disciplina della trascrizione.
- Nel conflitto tra massa fallimentare e promissario acquirente che abbia tempestivamente trascritto la domanda, il curatore conserva il potere di scioglimento solo fino a quando non intervenga una sentenza di accoglimento opponibile; se la domanda viene accolta, lo scioglimento resta inopponibile.
- La durata del processo non può andare a danno della parte che ha ragione: l'esito favorevole della domanda trascritta si considera efficace dal momento della sua proposizione, purché la domanda sia stata tempestivamente trascritta secondo la disciplina pubblicitaria.
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