Cassazione Civile, Ordinanza n. 13218/2023 del 15/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza della CTR Liguria che, riuniti tre giudizi, aveva rigettato gli appelli dell'Ufficio e quindi confermato l'accoglimento, da parte della CTP di La Spezia, dei ricorsi della società importatrice. La controversia riguardava: (1) l'annullamento del diniego dell'Amministrazione ai ricorsi amministrativi proposti contro i certificati di analisi dei laboratori chimici doganali relativi a importazioni del 2014; (2) una serie di avvisi di definizione dell'accertamento con cui erano stati recuperati dazi antidumping a seguito della riclassificazione della merce importata, indicata dalla società come sale di acido sulfanilico ma classificata dall'Ufficio nella voce 2921.4200.60 anziché nella voce residuale 2921.4200.90; (3) un avviso di pagamento degli interessi di mora sulle maggiori somme dovute. L'Agenzia ha dedotto tre motivi: omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su eccezioni dell'Ufficio; motivazione apparente della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 36 d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c.; violazione dei regolamenti UE/CE in tema di classificazione doganale e antidumping, sostenendo che al tempo delle importazioni la voce 2921.4200.60 ricomprendesse anche il sale di acido sulfanilico.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondare le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità sollevate dalla società controricorrente. Ha poi accolto il secondo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza della CTR era affetta da motivazione meramente apparente, perché si era limitata ad affermazioni apodittiche sulla non correttezza della classificazione doganale senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito e senza affrontare in modo intelligibile il tema della inclusione o meno del sale di acido sulfanilico nella voce doganale contestata. I primi e terzi motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
commi 2 e 3; comma 2, n. 2
La mancata produzione della sentenza impugnata o la mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non comportano improcedibilità se gli atti risultano comunque nella disponibilità del giudice o se il loro esame non è necessario per decidere le questioni proposte.
Il motivo di ricorso è stato ritenuto autosufficiente perché esponeva in modo chiaro la vicenda processuale e gli atti richiamati.
La censura di omessa pronuncia era stata dedotta, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo sulla motivazione apparente.
La sentenza deve rendere percepibile il fondamento della decisione e l'iter logico seguito; in difetto, la motivazione è apparente e la decisione è nulla.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione sufficiente e intelligibile; la sua mancanza sostanziale integra nullità.
Richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 111 Cost.
La motivazione deve raggiungere il "minimo costituzionale" di intelligibilità e non può essere meramente apparente.
Reg. CE n. 2658/1987
Costituisce il riferimento normativo fondamentale della nomenclatura combinata per la classificazione doganale delle merci.
Reg. CE n. 575/2002
Richiamato come regolamento antidumping rilevante per la controversia.
Reg. CE n. 1339/2002
Richiamato come regolamento antidumping rilevante per la controversia.
Reg. CE n. 1000/2008
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi che la voce 2921.4200.60 ricomprendesse anche il sale di acido sulfanilico.
Reg. CE n. 1010/2008
Richiamato dall'Agenzia a sostegno della tesi sulla classificazione tariffaria della merce importata.
Reg. UE n. 1346/2014
Richiamato come normativa antidumping applicabile al periodo delle importazioni.
Reg. UE n. 982/2015
Richiamato per evidenziare che la voce specifica per il sodio solfanilato è stata introdotta solo successivamente alle importazioni in contestazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non determina improcedibilità il mancato deposito, da parte del ricorrente, di atti o documenti previsti dall'art. 369 c.p.c. se tali atti sono comunque nella disponibilità del giudice perché prodotti dalla controparte o acquisibili senza pregiudizio per la decisione.
- La mancata richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non comporta improcedibilità quando l'esame di quel fascicolo non sia necessario per risolvere le questioni devolute con il ricorso.
- La motivazione è apparente, e quindi nulla, quando la sentenza contenga solo affermazioni apodittiche o formulaiche e non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente il mero richiamo alla decisione di primo grado senza una reale esplicitazione delle ragioni della conferma.
- Nel processo tributario la sentenza deve superare il "minimo costituzionale" di motivazione: occorre che indichi le ragioni di fatto e di diritto della decisione in modo tale da consentire il controllo sulla correttezza del giudizio.
- Nella classificazione doganale delle merci il criterio decisivo è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto al momento dell'importazione, mentre l'uso rileva solo se inerente al bene e desumibile da tali caratteristiche; la classificazione deve inoltre seguire il testo della voce più specifica e, solo in via subordinata, le regole residuali della nomenclatura combinata.
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