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Ordinanza

Ordinanza n. 6434/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento per l’annullamento, previa sospensione, - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo del 20 gennaio 2026, con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ha giudicato il signor -OMISSIS-non idoneo per la seguente diagnosi: «DOCUMENTATI ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI TENORAFFIA V° DITO MANO DESTRA SU PREGRESSA LESIONE TRAUMATICA TENDINI FLESSORI CON ASSOCIATA LIEVE LIMITAZIONE FUNZIONALE (COD. 189 – esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse con lievi limitazioni della funzione)», condizione contemplata quale causa di non conformità al profilo sanitario richiesto e riportata nell’elenco B di cui all’allegato 2 della “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” inserita nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» in attuazione dell’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e, per tale ragione, lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sul Portale del Reclutamento (inpa.gov.it) il 7 giugno 2025; - del conseguente atto di esclusione dal concorso, finora non notificato né comunicato; - di tutti gli altri comunque presupposti, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202602770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri in ferma quadriennale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psicofisici, che lo ha ritenuto non idoneo per la presenza di esiti di un intervento chirurgico al quinto dito della mano destra, conseguenti a una pregressa lesione traumatica dei tendini flessori, con lieve limitazione funzionale, classificati con il codice 189 e ritenuti incompatibili con il profilo sanitario richiesto dal concorso. Ha contestato la sussistenza della causa di inidoneità e ha prodotto documentazione medica volta a dimostrarne l’insussistenza.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola alla Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitario e Veterinario di Roma. La verificazione dovrà accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza dell’affezione contestata, la sua eventuale entità, i riflessi menomanti, il codice attribuibile e l’idoneità del candidato al reclutamento sotto tale profilo. Sono state disciplinate la documentazione da mettere a disposizione, la possibilità per le parti di partecipare alle operazioni tramite difensore e consulente tecnico e la trasmissione e il deposito della relazione entro il 20 maggio 2026. La camera di consiglio è stata rinviata al 3 giugno 2026; la decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita.

Norme richiamate

  • art. 19 c.p.a.

    Costituisce la base normativa, unitamente all’art. 66 c.p.a., per la disposizione della verificazione nel giudizio amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice di disporre la verificazione e di disciplinarne modalità, partecipazione delle parti e acquisizione degli elementi tecnici necessari alla decisione.

  • art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    È indicato quale norma in attuazione della quale è stata adottata la direttiva tecnica sull’accertamento delle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini dell’idoneità al servizio militare.

  • Decreto Ministeriale 4 giugno 2014

    Richiamato quale fonte della direttiva tecnica che individua le imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare, compresa la condizione indicata nel codice 189.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute delle parti e delle persone citate nel provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela e dell’oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un giudizio di inidoneità psicofisica dipende dalla sussistenza, dall’entità o dagli effetti menomanti di una specifica affezione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica prima di decidere sulla domanda cautelare e sul merito.
  • La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, con acquisizione della documentazione medica versata dalle parti e con possibilità per queste di partecipare alle operazioni mediante il proprio difensore e un consulente tecnico, i cui rilievi devono essere verbalizzati.
  • Nel disporre una verificazione sanitaria, il giudice può incaricare un organo medico pubblico di accertare non solo la presenza della patologia o degli esiti lesivi, ma anche il relativo codice sanitario, l’entità, i riflessi funzionali e la compatibilità con il profilo richiesto per il reclutamento.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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