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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02727/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un avvocato, beneficiario di diverse ordinanze di assegnazione, aveva chiesto la restituzione dell'imposta di registro da lui versata in relazione a tali provvedimenti, pagamento avvenuto anche a seguito di cartella esattoriale. La domanda era stata accolta dal giudice di pace, ma in appello il Tribunale di Roma aveva dichiarato improcedibile la domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un solo motivo, l'erronea qualificazione della normativa sulla negoziazione assistita e il contrasto con il diritto europeo, invocando l'art. 24 Cost., l'art. 3, comma 1, d.l. n. 132 del 2014, gli artt. 6 e 13 CEDU e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La Corte, però, ha esaminato prioritariamente la procedibilità del ricorso: ha rilevato che il ricorrente aveva affermato la notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la copia autentica con la relata di notificazione e il relativo messaggio PEC, necessario per controllare la tempestività dell'impugnazione; inoltre il ricorso risultava notificato oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato improcedibile senza scrutinio del motivo di merito.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il motivo di diritto sostanziale/procedurale sollevato contro la disciplina della negoziazione assistita, perché ha ritenuto il ricorso improcedibile. Ha applicato il principio secondo cui, quando il ricorrente allega la notificazione della sentenza impugnata, deve depositare la copia autentica munita di relata di notificazione entro i termini di legge; in mancanza, salvo specifiche eccezioni non ricorrenti, il ricorso è improcedibile. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la notificazione del ricorso era comunque intervenuta oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha dichiarato improcedibile il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale nel motivo, ma non scrutinato nel merito per difetto di procedibilità del ricorso

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 132 del 2014

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della negoziazione assistita, senza esame di merito da parte della Corte

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura contro la disciplina processuale

  • art. 13 CEDU

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura contro la disciplina processuale

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    invocato dal ricorrente a sostegno della censura contro la disciplina processuale

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per individuare il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine lungo di impugnazione quando la notificazione della sentenza non sia allegata o provata

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    richiamato quale termine per il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con relata di notificazione quando la notificazione sia rilevante per il termine breve

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    richiamato come possibile modalità di produzione successiva della documentazione necessaria

  • art. 380 bis1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di improcedibilità

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale disposizione che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Quando il ricorrente allega che la sentenza impugnata gli è stata notificata, incombe su di lui l'onere di depositare la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine previsto dall'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta improcedibilità del ricorso, salvo che la relata risulti prodotta dalla controparte o sia presente nel fascicolo d'ufficio, o che il ricorso sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
  • Ai fini del controllo sulla tempestività dell'impugnazione in cassazione, rilevano le allegazioni delle parti: se la notificazione della sentenza non è allegata dal ricorrente, si presume operante il termine lungo; se invece è allegata o emerge dagli atti, opera il termine breve e il ricorrente deve dimostrarne il rispetto con la produzione della documentazione necessaria.
  • La Corte di cassazione può dichiarare improcedibile il ricorso anche senza esaminare il motivo di merito quando il difetto di produzione documentale impedisca la verifica della tempestività dell'impugnazione.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, la parte soccombente è condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è tenuta, se dovuto, all'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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