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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38325/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale per distrazione, ascritti all'imputata in qualità di amministratore della societa' Edil Euro 200 soc. coop. La doglianza principale era la violazione di legge circa la sussistenza degli elementi costitutivi, sia oggettivi che soggettivi, dei reati contestati: la ricorrente deduceva un travisamento del fatto e sosteneva, tra l'altro, l'irrilevanza dell'assenza di alcuni beni nel patrimonio fallito ai fini della prova della distrazione e la necessita' di un dolo specifico mirante a recare danno ai creditori; inoltre lamentava di non essere stata sentita dal curatore fallimentare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi si risolvessero in una mera rivalutazione del compendio probatorio, materia non sindacabile in sede di legittimita' ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Ha inoltre ritenuto infondati i rilievi giuridici della ricorrente: l'assenza di beni riscontrata al momento della dichiarazione di fallimento costituisce presunzione valida di dolosa distrazione se e' dimostrata la precedente disponibilita' degli stessi; l'elemento soggettivo della bancarotta patrimoniale per distrazione e' integrato dal dolo generico (consapevolezza che le operazioni possano recare pregiudizio ai creditori) e non richiede necessariamente un dolo specifico finalizzato al danno. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale specifica, la Corte ha confermato che l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture, ove finalizzati a recare pregiudizio ai creditori, integra il reato e il dolo specifico puo' essere desunto da circostanze come la sottrazione/occultamento di documenti e il rifiuto di collaborare con gli organi fallimentari. Per tali ragioni il ricorso e' stato dichiarato inammissibile e la ricorrente e' condannata al pagamento delle spese e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Impedisce alla Corte di Cassazione di sindacare il cosiddetto 'travisamento del fatto' e di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito; rende non deducibile in Cassazione una mera rivalutazione del compendio probatorio

  • legge n. 46 del 2006

    Modifica richiamata in rapporto all'art. 606 c.p.p.; conferma il limite della valutazione di fatto in sede di legittimita' e l'inammissibilita' di argomentazioni che comportino rivalutazione della prova

  • art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare

    art. 216, comma primo, lett. b), legge fallimentare

    Distinzione interpretativa tra le diverse fattispecie di bancarotta documentale: l'occultamento o la mancata tenuta delle scritture (documentale specifica) richiede dolo specifico volto a recare pregiudizio ai creditori e costituisce ipotesi autonoma rispetto alla fraudolenta tenuta di scritture (che presuppone libri effettivamente rinvenuti). L'elemento soggettivo puo' essere desunto da circostanze concrete che rivelino la finalita' dell'occultamento

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna per le spese del procedimento e per somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso evidente e inammissibile; giustificazione della sanzione pecuniaria inflitta alla ricorrente

Massime di principio

  • In Cassazione non e' possibile ottenere annullamento basandosi su una mera rivalutazione alternativa delle prove: i motivi che si riducono a 'travisamento del fatto' sono inammissibili
  • L'assenza al momento della dichiarazione di fallimento di beni risultanti dall'ultimo bilancio costituisce presunzione di dolosa distrazione se il giudice accerta la precedente disponibilita' degli stessi da parte dell'amministratore
  • Per la bancarotta patrimoniale per distrazione l'elemento soggettivo e' in linea generale il dolo generico: e' sufficiente la consapevolezza che le operazioni patrimoniali possano arrecare pregiudizio ai creditori, non il dolo specifico di voler arrecare il danno
  • La bancarotta documentale specifica (occultamento o mancata tenuta delle scritture) richiede dolo specifico, ma tale dolo puo' essere desunto da condotte concrete come occultamento di documenti, rifiuto di collaborare con il curatore e altre condotte elusorie
  • La mancata partecipazione agli atti del fallimento pur se regolarmente convocati e l'occultamento o la non consegna della documentazione contabile aggravano la posizione dell'imputato e sono indizi rilevanti di finalita' dolosa
  • Ricorsi manifestamente infondati o che costituiscono abuso del rimedio possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), quindi e' importante formulare motivi di impugnazione aderenti ai limiti della giurisdizione di legittimita'

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