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Sentenza

Sentenza del 29/07/2016 n. 15846 - Corte di Cassazione

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - IN GENERE - Compensi dovuti all'appaltatore per opere pubbliche - Interessi di mora - Tassazione nel regime anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003 - Principio di competenza - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza che aveva annullato, per l'anno 1996, il recupero a tassazione di interessi attivi di mora spettanti alla società per ritardi nei pagamenti relativi ad appalti pubblici, sostenendo che tali interessi dovessero essere tassati secondo il principio di competenza, cioè nell'esercizio della loro maturazione, e non secondo il principio di cassa, cioè al momento dell'effettivo incasso. Contestava inoltre la mancata verifica della genesi delle maggiorazioni di prezzo richieste mediante le cosiddette riserve di cantiere. La società proponeva ricorso incidentale condizionato sulla motivazione dell'avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia delle Entrate, stabilendo che, nel regime anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003, gli interessi di mora sui compensi dovuti per opere pubbliche dovevano essere tassati secondo il principio di competenza, in quanto il diritto agli interessi nasce direttamente dalla legge e diviene esigibile alla scadenza del termine, senza necessità di diffida. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo dell'Agenzia, perché formalmente prospettato come vizio di motivazione ma sostanzialmente relativo a una questione giuridica. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società per difetto di autosufficienza. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, anche per le spese.

Norme richiamate

  • Artt. 56 e 75 del d.P.R. n. 917 del 1986, nella versione anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003

    Sancivano il principio di competenza, in base al quale i componenti positivi di reddito devono essere imputati all'esercizio in cui maturano giuridicamente, indipendentemente dall'effettivo incasso.

  • Artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962

    Riconoscono il diritto dell'appaltatore di opere pubbliche agli interessi di mora e stabiliscono che la relativa esigibilità sorge alla scadenza del termine previsto, senza necessità di una preventiva diffida.

  • Art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la controversia è delimitata dai motivi dedotti nel ricorso introduttivo; non sono ammesse nuove censure o integrazioni successive, salvo i casi previsti dalla legge.

  • Artt. 51, 60 e 71 del d.P.R. n. 917 del 1986, nella versione allora vigente

    Sono stati richiamati dall'Agenzia delle Entrate a sostegno della corretta qualificazione e imputazione fiscale degli interessi e degli altri componenti positivi di reddito.

Massime di principio

  • Per gli interessi di mora derivanti da rapporti di appalto pubblico, nel regime fiscale anteriore al d.lgs. n. 344 del 2003, rileva normalmente il momento in cui il diritto agli interessi matura ed è esigibile, non quello dell'effettivo pagamento.
  • Quando un diritto patrimoniale deriva direttamente dalla legge o dal contratto ed è automaticamente esigibile alla scadenza, il relativo provento tende a essere imputato fiscalmente secondo il principio di competenza.
  • L'assenza di una diffida non impedisce la maturazione degli interessi se la normativa applicabile prevede che il diritto sorga automaticamente allo scadere del termine di pagamento.
  • Nel giudizio tributario è essenziale formulare tutte le contestazioni dell'avviso di accertamento già nel ricorso introduttivo, perché questioni nuove o non adeguatamente documentate possono essere dichiarate inammissibili.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definizione definitiva della controversia: il giudice di rinvio dovrà riesaminare la causa applicando il principio di diritto stabilito dalla Corte.

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