Cassazione Penale, Sentenza n. 1952/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per reati di furto e ricettazione (artt. 110, 624, 624-bis, 625, nn. 2 e 7 c.p.). Tre motivi: (1) presunta assenza della condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 529 c.p.p., per un atto di denuncia-querela ritenuto privo di manifestazione di volontà a procedere nei confronti del ricorrente; (2) vizio di motivazione e travisamento della prova, ossia insufficienza, contraddittorietà e illogicità della ricostruzione fattuale che avrebbe erroneamente attribuito al ricorrente la sottrazione di chiavi e carta di circolazione; (3) errata applicazione dell'aggravante della recidiva (art. 99, comma 4, c.p.), con la censura che la sentenza che ha accertato la precedente recidiva è divenuta irrevocabile solo dopo il fatto oggetto del presente procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Sul primo motivo ha ritenuto valida la condizione di procedibilità perché l'atto di denuncia-querela indicava espressamente la riserva del denunciante di integrare la querela per tutti i reati che l'A.G. ravviserà, configurando un atto idoneo a chiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Sul secondo motivo ha escluso il travisamento della prova: la Corte non ha riaperto la valutazione delle prove di merito e ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito coerente e logicamente adeguata nel collegare elementi cronologici, materiali e tecnici alla responsabilità del ricorrente. Sul terzo motivo ha confermato l'applicabilità della recidiva: ai fini della configurabilità della recidiva reiterata il momento rilevante è quello del fatto e non quello del passaggio in giudicato della sentenza precedente. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte interpreta che l'atto di denuncia-querela che esprime la riserva di integrare la querela costituisce una valida condizione di procedibilità, essendo un atto formale e sostanziale idoneo a chiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria
artt. 110, 624, 624-bis, 625, nn. 2 e 7 c.p.
Norme penali che definiscono i reati contestati (concorso, furto, ricettazione e aggravanti): la sentenza di merito ha ritenuto provata la sussistenza di tali illeciti in relazione alla condotta e alla dinamica descritta
La Corte conferma che per la configurabilità della recidiva rileva il momento del fatto nuovo (data del reato) e non il momento in cui la precedente sentenza diviene irrevocabile; pertanto le condanne pregresse possono concorrere anche se il loro passaggio in giudicato è successivo al nuovo fatto
Massime di principio
- Un atto di denuncia-querela che esprima una riserva di integrare la querela per reati che l'A.G. ravvisi può essere considerato valida condizione di procedibilità; attenzione quindi alla formulazione dell'atto iniziale.
- La Corte di Cassazione non è sede di rinnovata valutazione del merito: per far accogliere censure sul travisamento della prova occorre dimostrare specifiche e concrete contraddizioni o illogicità nella motivazione dei giudici di merito, non la mera richiesta di rivalutare le prove.
- Ai fini della recidiva reiterata (art. 99 c.p.) conta il momento in cui è consumato il nuovo reato, non il momento in cui le precedenti condanne sono divenute irrevocabili; pertanto condanne pregresse possono influire sulla qualificazione aggravante se il reo era già nelle condizioni di conoscere le conseguenze del proprio comportamento.
- Nelle impugnazioni è utile fornire censure circostanziate sulla motivazione (indicare passaggi specifici illogici o incongruenti) e non solo affermazioni generiche di insufficienza o stereotipia motivazionale.
- Per contestare la valenza probatoria di riprese video o elementi cronologici occorre mostrare errori oggettivi nell'estrapolazione o nella loro valutazione e proporre alternative probatorie concrete, poiché la semplice contestazione dei tempi/percorsi difficilmente supera il principio del sindacato limitato della Cassazione.
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