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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04206/2025 del 31/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 maggio 2024, articolando più censure. Dal testo emerge che i primi tre motivi riproponevano doglianze già svolte in appello e disattese dal giudice di merito, risultando perciò non specifici e meramente reiterativi. Il primo motivo investiva una questione di legittimità costituzionale collegata alla disciplina che, pur abrogando dal 1 gennaio 2024 il delitto previsto dall'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019, mantiene ferme le sanzioni per i fatti commessi durante la vigenza della norma: il ricorrente ne contestava la compatibilità con i principi costituzionali e con la lex mitior. Il secondo motivo contestava la ricostruzione oggettiva e soggettiva del reato ex art. 7 D.L. n. 4 del 2019. Il terzo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto, che la Corte d'appello aveva ricondotto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p., ritenuta procedibile d'ufficio. Un quarto motivo, indicato come secondo nel ricorso, riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato come non adeguatamente motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi tre motivi non specifici perché consistenti nella pedissequa reiterazione di doglianze già esaminate e respinte in appello. Ha reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina abrogativa dell'art. 7 D.L. n. 4 del 2019, richiamando un precedente conforme. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato sia sulla configurabilità oggettiva e soggettiva del reato, sia sulla corretta qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640-bis c.p. Quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto la censura inammissibile in sede di legittimità e comunque infondata, poiché il giudice di merito aveva fondato il diniego su elementi ritenuti decisivi, in particolare modalità della condotta e gravità della violazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7 D.L. n. 4 del 2019

    l'abrogazione a far data dal 1/01/2024 del delitto di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio della lex mitior

    La disciplina abrogativa conserva la punibilità dei fatti commessi durante la vigenza della norma e non viola, per ciò solo, il principio di irretroattività della lex mitior, essendo sorretta da una plausibile giustificazione e quindi non irragionevole.

  • art. 640-bis c.p.

    i fatti siano correttamente ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. reato tra l'altro procedibile d'ufficio

    La condotta oggetto di giudizio è stata correttamente qualificata come truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

  • art. 62-bis c.p.

    mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche

    Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, quali le modalità della condotta e la gravità della violazione, senza necessità di esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limita a riprodurre, senza specifica critica argomentata, censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la disciplina transitoria che conserva la punibilità dei fatti pregressi deroga alla lex mitior ma è sorretta da una ragionevole giustificazione normativa.
  • La qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se sorretta da evidenti errori di diritto o di motivazione; ove la sentenza impugnata dia conto della riconducibilità del fatto alla fattispecie contestata, la censura è inammissibile o infondata.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi decisivi come le modalità della condotta e la gravità del fatto, senza dover confutare singolarmente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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