Cassazione Civile, Ordinanza n. 16769/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società, ha accolto il primo motivo del ricorso principale dei lavoratori, ha dichiarato inammissibile il secondo motivo e assorbito il terzo, cassando la sentenza d'appello e rinviando alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per la quantificazione delle differenze retributive dovute e per la regolazione delle spese di lite.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti addetti agli interventi presso i clienti contestavano una clausola di un accordo sindacale aziendale del 2013, applicata dal 1° luglio 2013, che riorganizzava l'orario di lavoro dei tecnici esterni. Secondo tale accordo, il tempo di lavoro iniziava all'arrivo al primo cliente e terminava alla conclusione dell'ultimo intervento; il tragitto tra sede aziendale e primo cliente e quello di rientro alla sede non veniva retribuito, salvo l'eventuale eccedenza rispetto a 30 minuti complessivi al giorno, con controllo tramite geolocalizzazione del mezzo aziendale. I lavoratori chiedevano la declaratoria di nullità parziale di quella clausola perché in contrasto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 66/2003 e con la giurisprudenza unionale sul concetto di orario di lavoro, oltre all'accertamento del diritto alla retribuzione del tempo di viaggio. La società, nel ricorso incidentale, sosteneva l'erroneità della decisione di merito che aveva escluso la rilevanza di una clausola di inscindibilità e contestava anche la qualificazione del tempo di viaggio come tempo di lavoro. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso incidentale della società e ha accolto il primo motivo del ricorso principale dei lavoratori: ha affermato che, una volta dichiarata la nullità della clausola che escludeva dal lavoro retribuito il tempo di viaggio, tale tempo doveva essere considerato retribuibile in base al principio di corrispettività; la mancata specifica allegazione dei tempi giornalieri non incideva sull'esistenza del diritto ma solo sulla sua quantificazione, che il giudice di merito avrebbe dovuto accertare anche mediante gli strumenti istruttori disponibili, inclusa la geolocalizzazione del mezzo. È stato dichiarato inammissibile il secondo motivo dei lavoratori e assorbito il terzo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per la determinazione delle somme dovute e per le spese.
Norme richiamate
La nullità parziale si estende all'intero contratto solo se la parte nulla è essenziale e risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza di essa; la sostituzione automatica della clausola nulla con la norma imperativa impedisce l'estensione della nullità e conserva il contratto.
La norma imperativa si inserisce automaticamente nel regolamento contrattuale, sostituendo la clausola nulla.
art. 1, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003
È orario di lavoro ogni periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della propria attività e funzioni; il tempo di viaggio funzionale alla prestazione, se eterodiretto, rientra nell'orario di lavoro.
Richiamato dalla ricorrente incidentale nel tentativo di sostenere la propria tesi, senza accoglimento.
Richiamato per l'interpretazione dell'accordo aziendale secondo i canoni ermeneutici contrattuali.
Richiamato per la lettura sistematica dell'accordo aziendale.
Richiamato dalla società per censurare la decisione di merito sull'ammissibilità, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
La mancata specifica allegazione e prova dei tempi giornalieri non esclude il diritto alla retribuzione del tempo di viaggio, ma incide soltanto sulla sua quantificazione.
Richiamato nelle censure processuali, senza decisività ai fini dell'accoglimento del ricorso principale.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e alla quantificazione del credito retributivo.
La liquidazione equitativa era invocata dai lavoratori per la quantificazione delle differenze retributive non precisamente documentate.
art. 36 Cost.
Invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente per il tempo di lavoro prestato.
Richiamato per qualificare il rapporto di lavoro subordinato.
Richiamato per il principio della retribuzione del lavoro prestato.
Richiamato in tema di compenso per il lavoro svolto oltre l'orario ordinario.
Richiamato per il criterio di risarcimento/determinazione delle conseguenze patrimoniali della mancata retribuzione.
Richiamato per il potere di liquidazione del giudice quando il credito non sia determinabile con precisione.
C.G.U.E. 10/09/2015, causa C-266/14
Richiamata come precedente conforme sul computo del tempo di spostamento dei lavoratori tecnici come orario di lavoro quando è funzionale e eterodiretto.
Cass. ord. n. 18794/2023
Richiamata per il principio secondo cui chi invoca la nullità totale del contratto per nullità parziale deve provare l'interdipendenza della clausola nulla con il resto dell'assetto negoziale.
Cass. n. 37286/2021
Richiamata per affermare la nullità degli accordi collettivi che prevedano una franchigia temporale a carico dei lavoratori per il tragitto tra sede e luogo del primo/ultimo intervento, quando la prestazione sia eterodiretta.
Massime di principio
- La nullità parziale di una clausola comporta la sostituzione automatica con la norma imperativa e non determina, di regola, la nullità dell'intero accordo; l'estensione della nullità al contratto complessivo richiede la prova dell'essenzialità e dell'interdipendenza della clausola nulla rispetto all'assetto negoziale.
- In materia di tecnici esterni che svolgono interventi presso clienti, il tempo di trasferimento dalla sede aziendale al primo cliente e dal cliente finale al rientro in sede costituisce orario di lavoro quando il lavoratore è a disposizione del datore ed è soggetto a direzione e controllo, anche tramite sistemi di geolocalizzazione.
- Un accordo collettivo o aziendale non può validamente escludere dalla retribuzione un tempo che, per legge, integra orario di lavoro; eventuali franchigie temporali in contrasto con la disciplina imperativa sono nulle.
- La mancata specifica allegazione della durata esatta dei singoli tragitti non elimina il diritto alla retribuzione del tempo di lavoro riconosciuto come tale; incide soltanto sulla successiva quantificazione del credito, che il giudice deve determinare anche mediante i mezzi istruttori disponibili e, se del caso, con valutazione equitativa.
- In sede di legittimità non può essere censurata come omesso esame di fatto decisivo una doglianza che riguardi, in realtà, profili di allegazione o di valutazione istruttoria rimessi al giudice di merito.
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