Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26163/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società, terza interessata, impugnava l'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca relativo al profitto del reato di riciclaggio ascritto a Rudolf Theodor Anna Baetsen (fino a euro 207.288.450,00). Sosteneva di essere proprietaria formale e sostanziale dei beni sequestrati (tra cui conti correnti a suo nome), denunciando violazione di norme di cassazione per omessa o insufficiente motivazione: il tribunale del riesame non avrebbe affrontato il tema devoluto dal terzo circa la titolarità esclusiva dei beni e la richiesta di dissequestro, si sarebbe indebitamente richiamato a una sentenza di condanna non definitiva assunta dal giudice di primo grado, e non avrebbe motivato sulla riferibilità dei beni al reato di riciclaggio. Inoltre sono stati aggiunti motivi nuovi rilevando la sovrapposizione dei decreti di sequestro (art. 649 c.p.p.) e che il profitto dei reati presupposto era stato già restituito alle persone offese o allErario, invocando lart.12-bis d.lgs. n.74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il tribunale del riesame, esercitando poteri interamente devolutivi, era tenuto a motivare sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora e, nel caso concreto, non ha spiegato la riferibilità dei beni sequestrati al reato di riciclaggio contestato a Baetsen né ha dato risposta adeguata alla deduzione della terza interessata sulla titolarità dei beni. Per tali carenze il provvedimento è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Roma per un nuovo giudizio, con specifica indicazione di motivare sulla riferibilità dei beni al reato contestato.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) e e), c.p.p.

    Gli artt. citati sono stati invocati come mezzi di cassazione per vizio di motivazione e omessa risposta; la Corte conferma che l'omessa o insufficiente motivazione del giudice del riesame integra i vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 240 cod. pen. e art. 648-quater c.p.

    Le norme penali richiamate individuano il reato/presupposto (riciclaggio/profitto del reato) rispetto al quale è stato disposto il sequestro/confisca; la Corte richiede che il tribunale del riesame motivi la riconducibilità dei beni a tali fatti.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per denunciare la sovrapposizione di decreti di sequestro; la Corte rileva che questioni di questo tipo impongono adeguata considerazione e motivazione da parte del giudice.

  • art. 12-bis d.lgs. n.74/2000

    Norma citata dalla difesa per sostenere l'improcedibilità del sequestro sulle somme gia' versate all'Erario; la Corte segnala che simili deduzioni meritano esame motivato da parte del giudice del riesame.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    Norma di rinvio: la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Roma, ai sensi di questa disposizione, per un nuovo giudizio di riesame motivato.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame esercita un potere interamente devolutivo e deve comunque motivare, seppur sinteticamente, sulla sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, anche se richiama argomentazioni del primo giudice.
  • La pronuncia di condanna non definitiva non è automaticamente vincolante rispetto alle istanze di terzi interessati: il terzo può chiedere il dissequestro e il giudice deve valutare autonomamente la titolarità e la riferibilità dei beni al reato.
  • Quando una terza parte reclama la proprietà o la restituzione dei beni sequestrati, il giudice del riesame è tenuto a rispondere esplicitamente e con motivazione alle deduzioni sulla titolarità e sulla disponibilità effettiva dei beni.
  • Se il profitto del reato è gia' stato restituito alle persone offese o allErario, va valutata l'improcedibilità o l'inidoneità del sequestro rispetto a quelle somme; il giudice deve esprimersi sul punto.
  • Denunce di sovrapposizione o duplicazione di decreti di sequestro devono essere esaminate e motivate dal giudice, in applicazione delle norme sul sequestro preventivo e sulla sua corretta adozione.
  • In presenza di carenze motivazionali rilevanti sulla riferibilità dei beni al reato, la via corretta e' l'annullamento e il rinvio per nuovo esame, nonché l'obbligo per il giudice di affrontare i profili devoluti dal terzo interessato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.