Cassazione Civile, Ordinanza n. 07090/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società cooperativa agricola aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di corrispettivi relativi a forniture di prodotti agricoli nei confronti di una società acquirente. Quest'ultima aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Latina, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e indicando come competente il Tribunale di Tivoli. Il Tribunale di Latina aveva accolto l'eccezione, dichiarando la propria incompetenza territoriale, dichiarando nullo il decreto ingiuntivo opposto e assegnando il termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Tivoli, ritenendo che il luogo di nascita e di esecuzione dell'obbligazione coincidesse con la sede della società opponente, e che non fosse applicabile l'art. 1182, comma 3, c.c. per la supposta non liquidità del credito. La società cooperativa ha proposto regolamento necessario di competenza denunciando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 20 c.p.c., 1182, comma 3, 1327, 1498, comma 3, e 1510 c.c., sostenendo che la vendita fosse una vendita con spedizione e che quindi il luogo di esecuzione rilevante dovesse individuarsi nel luogo di consegna della merce al vettore, coincidente con il circondario di Latina; con il secondo motivo ha censurato la violazione dell'art. 62 d.l. n. 1/2012 e del precedente giurisprudenziale invocato, deducendo che la documentazione prodotta (trasporto, consegna e fatture) fosse sufficiente a rendere il credito determinabile e liquido, anche alla luce di una dichiarazione di riconoscimento del debito, con conseguente applicabilità del foro del domicilio del creditore. In sostanza, il ricorso mirava a riformare la declaratoria di incompetenza territoriale e a radicare la competenza del Tribunale di Latina.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ma ha ritenuto fondato il ricorso per una ragione processuale diversa da quelle principali sviluppate nei motivi: ha rilevato che, in tema di competenza territoriale derogabile, chi eccepisce l'incompetenza deve contestare specificamente tutti i possibili fori concorrenti e fornire la prova dei fatti posti a fondamento dell'eccezione. Nel caso concreto, la società opponente non aveva dedotto né provato che non esistessero in Latina una sede secondaria o uno stabilimento con rappresentante autorizzato a stare in giudizio, con conseguente incompletezza dell'eccezione di incompetenza. Per tale ragione la Cassazione ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Latina, fissando il termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio davanti a quel giudice e ponendo le spese a carico della parte soccombente. La parte finale del dispositivo è troncata nel testo, ma l'esito sostanziale è chiaramente favorevole alla ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di competenza territoriale nelle controversie obbligatorie; il ricorrente lo invoca per radicare la competenza nel luogo di esecuzione dell'obbligazione.
Invocato per sostenere che, ove il credito sia liquido ed esigibile, il pagamento debba avvenire al domicilio del creditore, con conseguente competenza del foro corrispondente.
Richiamato per qualificare il contratto come concluso con inizio di esecuzione e individuare il luogo di nascita dell'obbligazione nel luogo di consegna della merce al vettore.
Citato dalla ricorrente nel quadro della vendita di cose mobili, a sostegno della disciplina del pagamento del prezzo.
Richiamato per sostenere la configurazione della vendita con spedizione e la rilevanza del luogo di consegna al vettore.
Invocato per affermare che la prova scritta del credito può essere desunta anche dalla documentazione commerciale e di trasporto prodotta in giudizio.
Usato dalla Corte per ricordare che, quando si contesta il foro della società convenuta, occorre provare non solo la sede principale altrove, ma anche l'assenza di sedi secondarie o stabilimenti nel circondario del giudice adito.
Richiamato per ribadire che l'eccezione di incompetenza territoriale è in senso proprio e deve essere specifica, senza operatività del principio di ammissione.
Massime di principio
- In tema di competenza territoriale derogabile, l'eccezione di incompetenza proposta dal convenuto deve essere completa e specifica: chi la solleva deve contestare tutti i possibili criteri di collegamento astrattamente applicabili e dimostrare i fatti che escludono la competenza del giudice adito.
- Quando è convenuta una società, la contestazione del foro fondato sulla sede della società non è sufficiente se non si prova anche l'inesistenza, nel circondario del giudice adito, di sedi secondarie o stabilimenti con rappresentante autorizzato a stare in giudizio.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione sostanziale di convenuto e resta gravato dell'onere di allegazione e prova richiesto per eccepire l'incompetenza territoriale.
- Se l'eccezione di incompetenza territoriale non copre tutti i fori concorrenti astrattamente rilevanti, il collegamento indicato dall'attore resta fermo e il giudice adito conserva la competenza.
- La determinazione della competenza nelle controversie obbligatorie richiede di verificare con rigore la completezza dell'eccezione, prima ancora di affrontare in modo definitivo il tema del luogo di adempimento o della liquidità del credito.
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